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Ai vedovi divorziati spetta la pensione di reversibilità e anche l’assegno successorio

All’ex coniuge divorziato potrebbe spettare sia la pensione di reversibilità che l’assegno successorio. Di cosa si tratta e a quanto ammonta?

Ai vedovi divorziati non spetta solo la pensione di reversibilità, ma anche altre somme che possono essere anche abbastanza consistenti. La pensione di reversibilità non spetta solo a chi rimane vedovo, ma anche al divorziato quando viene a mancare l’ex coniuge.

Il divorzio, pur sciogliendo definitivamente il legame del matrimonio e ogni legame di parentela con l’ex coniuge, potrebbe dare diritto, anche se non tutti lo sanno, a dei diritti economici.

Con il divorzio ogni vincolo contratto con il matrimonio viene meno e due ex coniugi diventano come estranei. L’ex coniuge divorziato, infatti, non risulta essere neanche erede, ma potrebbe avere diritto sia alla pensione di reversibilità che ad altre importanti somme.

Col divorzio finisce il matrimonio, ma potrebbe esserci diritto alla reversibilità?

Con la separazione i due coniugi sono ancora uniti, il matrimonio non è sciolto definitivamente e i due coniugi rimangono uno nell’asse ereditario dell’altro. Entrambi, inoltre, se l’altro dovesse venire a mancare hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Il vincolo del matrimonio viene meno con il divorzio e il divorziato, apparentemente, non ha diritto a nulla sull’ex coniuge: né sul suo patrimonio, né sulla pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità, però spetta all’ex coniuge divorziato se è beneficiario di assegno di mantenimento periodico e non si è risposato, a patto che il lavoro che da diritto alla pensione ai superstiti sia iniziato prima della sentenza di divorzio.

Quando spetta l’assegno successorio?

L’ex coniuge divorziato, oltre alla pensione di reversibilità potrebbe avere diritto anche all’assegno successorio. Questo accade quando percepisce l’assegno di mantenimento.

Pur non avendo un vero e proprio diritto all’eredità del defunto, potrebbe avere diritto alla prosecuzione dell’assegno di mantenimento. Cerchiamo di capire.

L’articolo 9 bins della Legge 898 del 1970 prevede che se l’ex coniuge che percepisce il mantenimento versa in uno stato di bisogno economico, il suo mantenimento sia posto in carico all’eredità. Praticamente l’assegno di mantenimento deve essere erogato ancora dagli eredi attingendo all’eredità.

In quali casi questo accade? In primo luogo deve essere una disposizione del tribunale, non si tratta di un diritto automatico. E per far si che l’autorità giudiziaria riconosca l’assegno successorio è necessario presentare apposita domanda.

Il Tribunale nel riconoscere l’assegno successorio tiene conto dello stato di bisogno in cui il richiedente versa, dell’importo dell’assegno di mantenimento percepito, della eventuale pensione di reversibilità che gli spetta e del patrimonio previsto nella successione. Inoltre deve tenere conto anche del numero degli eredi e delle condizioni economiche in cui versano.

Il giudice, quindi, deve ritenere opportuno che dopo la morte dell’ex coniuge siano gli stessi eredi a provvedere al mantenimento con l’assegno successorio. La durata e l’importo del trattamento sono vincolati, ovviamente, dall’eredità lasciata. L’assegno successorio spetta solo finchè l’ex coniuge versa in uno stato di bisogno economico.

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