Con la legge di Bilancio 2021 il blocco dei licenziamenti si estende fino al 31 marzo 2021. Ulteriore proroga, quindi al divieto di licenziamento già fissato dal decreto Ristori al 31 gennaio 2021.
Blocco licenziamenti, quali divieti?
Vietate, quindi, le procedure di licenziamento avviate dal 23 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2021. Il divieto non riguarda il licenziamente per giustificato motivo oggettivo, ovvero quello determinato da un adempimento da parte del dipendente in riguardo agli obblighi contrattuali e neanche eventuali conciliazioni obbligatorie per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
Il blocco riguarda nello specifico le imprese che non hanno fruito interamente della cassa integrazione COVID oppure dell’esonero contributivo.
Si può ancora licenziare in questi casi
Come già detto per i blocchi licenciamento precedenti il divieto non opera nei seguenti casi:
- per cessazione definitiva dell’impresa con messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività
- in caso di fallimento aziendale quando sia disposta la cessazione dell’attività
- nei casi di accordo collettivo nazionale (nel qual caso al lavoratore spetta comunque l’indennità di disoccupazione
- per giustificato motivo oggettivo, quando il dipendente viene meno agli obblighi contrattuali verso il datore di lavoro e l’azienda.
In pratica, quindi, l’unico licenziamente vietato fino al 31 marzo 2021 sarà quello per giusta causa, ovvero quello legato al lato economico dell’azienda o nel caso venga soppressa la mansione svolta dal dipendente.
Il divieto di licenziamento opera solo quando non vi è una motivazione legata alle azioni del dipendente, quindi, a meno che l’impresa non sia in liquidazione o in fallimento.
Ricordiamo che il blocco dei licenziamenti non opera nel lavoro domestico quando il datore di lavoro è un privato e non un’impresa.
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