Vi sono agevolazioni e scont in materia Imu e Tari per i residenti all’estero. Lo ha confermato anche una risoluzione del Dipartimento delle Finanze. Ma occorre fare alcune precisazioni del momento che ci sono regole piuttosto stringenti per i pensionati per esempio.
Cosa hanno precisato al Dipartimento delle Finanze
È la risoluzione n° 5 del Dipartimento delle Finanze quella con cui vengono illustrate le specifiche che riguardano gli sconti Imu e Tari per i residenti all’estero. Infatti come si sa, anche chi non risiede in Italia, ma sul territorio italiano ha case di proprietà, a determinate condizioni può essere assoggettato alle imposte sugli immobili.
Con la legge di Bilancio 2021 è stata introdotta una agevolazione che riguarda i pensionati che risiedono nello Stato estero che liquida la pensione ma che hanno case in Italia. Non a tutti però spetta l’agevolazione in materia Imu e Tari ed è proprio questo che ha chiarito il Dipartimento delle finanze. Infatti la prima cosa necessaria è che la pensione sia stata liquidata in regime di convenzione.
In altri termini, niente sconto ne per Tari che per l’Imu, per quei lavoratori che adesso hanno ottenuto una pensione maturata totalmente all’estero, ovvero, senza aver ottenuto una pensione in regime di convenzione tra Stati.
Sconto Imu e Tari per residenti all’estero, quali le agevolazioni?
In altri termini, pensionati assoggettati a regole più restrittive per quanto riguarda le riduzioni di imposte previste per chi risiede all’estero. E sono riduzioni di un certo rilievo. Infatti per la Tari si tratta della riduzione di due terzi della tassa dovuta, mentre per l’Imu si tratta di uno sconto del 50%.
L’ultima legge di Bilancio ha confermato le riduzioni per i residenti all’estero, ma allo stesso tempo ha confermato alcune regole stringenti. Infatti oltre alla già citata normativa meno favorevole per i pensionati, è stata confermata anche l’abolizione dell’esenzione per i pensionati iscritti all’AIRE.
Tornando ai pensionati, di fatto lo sconto per le due imposte riguarda i titolari di assegno ottenuto in regime di totalizzazione internazionale, cioè cumulando i contributi versati in Italia con quelli versati in Stati della UE, oppure in Norvegia, Islanda, Liechtenstin, Svizzera e Regno Unito.
Al di fuori dell’Europa invece, occorre che lo Stato estero in cui si sono versati contributi, sia un Paese che ha stretto convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l’Italia.
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