Reddito di emergenza e cassa integrazione: le novità del nuovo decreto

Importanti novità per reddito di emergenza e cassa integrazione COVID-19 nel decreto 52 del 2020 pubblicato il 15 giugno.
cassa integrazione COVID-19

Il nuovo decreto del Governo, il numero 52 del 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 2020, porta novità importanti non solo per il reddito di emergenza, ma anche per la cassa integrazione COVID-19.

Reddito di emergenza e domanda

Per quel che riguarda il reddito di emergenza l’importante novità riguarda la data ultima per la presentazione della domanda. Fermi restando i requisiti di accesso richiesti, slitta di un mese il termine di presentazione della domanda, dal 30 giugno al 31 luglio 2020. Più tempo, quindi per la presentazione ma novità anche nella modalità di presentazione: inizialmente presentabile solo in autonomia sul sito dell’INPS, adesso si può approfittare anche dell’ausilio dei CAF.

I requisiti per l’accesso rimangono invariati e occorre quindi essere in possesso di:

  • Isee in corso di validità di valore inferiore a 15mila euro
  • valore patrimonio mobiliare inferiore a 10mila euro, limite che è incrementato di 5mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al richiedente, ma nel limite di 20mila euro
  • reddito familiare riferito al mese di maggio 2020 inferiore all’importo di reddito di emergenza spettante.

Cassa integrazione: 18 settimane subito

Per la cassa integrazione COVID-19 il decreto 52 del 2020 blocca la pausa estiva prevista per la fruizione delle ultime 4 settimane di CIGO. Dal Decreto Rilancio, infatti, era stato previsto che le aziende potessero beneficiare delle prime 9 settimane previste dal Decreto Cura Italia a cui somma, senza soluzione di continuità, anche le prime 5 settimane previste successivamente dal Decreto Rilancio nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020.

Per le successive 4 settimane, invece, la fruizione era limitata ai mesi di settembre ed ottobre.

Per evitare che ci fossero periodi di vuoto tra il termine delle prime 14 settimane e le successive 4, con il decreto 52/2020 si prevede che le 18 settimane di CIGO per COVID-19 posano essere fruite continuamente, senza dover attendere settembre ed ottobre per fruire delle ultime 4.

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