Il riscatto della laurea permette di valorizzare il periodo di studi ai fini previdenziali.
Gli anni riscattati sono utili sia alla misura che al diritto della pensione e questo significa che accorciano i tempi di raggiungimento del requisito contributivo e al tempo stesso sono utili anche nel calcolo dell’assegno previdenziale.
Riscatto laurea
Partiamo dal presupposto che il riscatto del corso di laurea può essere effettuato solo nel caso che si sia conseguito il titolo di laurea.
Inoltre il periodo di studi è riscattabile solo nel caso non sia già coperto da contribuzione (o al limite si può riscattare solo la parte non coperta da contribuzione).
Quali sono i titoli che possono essere riscattati? Si possono riscattare:
- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Ma anche i diplomi rilasciati da istituti AFAM per quel che riguarda i nuovi corsi attivati dall’anno accademico 2005/2006 che hanno prodotto i seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).
Non è possibile riscattare, in ogni caso, i periodi di studio universitario che non hanno dato luogo al diploma di laurea, i periodi già coperti da contribuzione e quelli di iscrizione fuori corso.
Può essere chiesto il riscatto sia per l’intero periodo che per una frazione di esso fermo restando che si deve fare sempre riferimento alla durata legale del corso di studi.
L’onere del riscatto può essere pagato in un’unica soluzione o rateizzato in un massimo di 120 rate. La rateizzazione, in ogni caso, resta valida fino al momento del pensionamento. Quando si accede alla pensione, infatti, è necessario versare l’onere residuo in un’unica soluzione.