Con la circolare numero 96 del 2020 l’INPS spiega che dal 1 luglio la riduzione del cuneo fiscale spetterà ai titolari delle stesse prestazioni previste dal Bonus Renzi, integrazioni salariali, disoccupazione indennizzata, malattia, maternità, congedi parentali.
Non spetterà, invece, a chi è titolare di pensione.
Taglio cuneo fiscale per quali trattamenti?
L’INPS spiega che il bonus derivante dal taglio del cuneo fiscale non spetterà solo a coloro che hanno redditi da lavoro dipendente ma anche tutti i redditi assimilati quali: trattamenti di integrazione salariale come cassa integrazione, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga, assegni di solidarietà. Inclusi anche i trattamenti di disoccupazione come Naspi e Dis Coll, le prestazioni di maternità alle lavotatrici dipendenti, concedo parentale, indennità di congedo straordiario e permessi per assistere familiare con disabilità. Rientrano nel taglio del cuneo fiscale le indennità di malattia e l’assegno di ricollocamento per titolari di cassa integrazione CIGS.
Taglio cuneo fiscale trattamenti esclusi
Restano escludi dalla fruizione del bonus coloro che hanno percepito redditi a tassazione separata (coem ad esempio il TFR erogato dal fondo di garanzia), chi ha avuto il pagamento anticipato della Naspi, l’indennità di maternità per le autonome, le indennità di malattia e di maternità per gli iscritti alla gestione separata, reddito di cittadinanza, assegni familiari, assegno di maternità, indennità COVID-19, bonus bebè.
Sono escluse dal trattament, inoltre, tutte le prestazioni pensionistiche, così come erano escluse, già dal bonus Renzi.