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Bonus Bici: per disservizi PosteID ecco come chiedere rimborso

A causa di disservizi molti cittadini hanno perduto il bonus bici o il rimborso spettante: la colpa è di PosteID a cui è possibile chiedere il rimborso.

Bonus mobilità, Poste Italiane sta impedendo l’accesso ai rimborsi. Come difendersi

Firenze, 3 Novembre 2020. Ci sono già arrivate molte segnalazioni sul disservizio di Poste Italiane che ha causato la decadenza dal buono mobilità, confermate anche da notizie di stampa. A causa dell’inadeguatezza dei sistemi informatici del servizio PosteID con Spid, infatti, per tantissimi cittadini non è stato possibile accedere al sito buonomobilita.it. Questa una delle testimonianze, pervenutaci con tanto di foto e video a dimostrazione dell’accaduto.

“Stamani alle 9.00 è stato attivato il sito bonusmobilita.it per richiedere il bonus mobilità. Vengo messo in coda per circa tre ore (al numero 53434), dopodiché, arrivato il mio turno, procede con l’accesso tramite Spid di Poste Italiane. Per sicurezza, registro in foto e video il processo di navigazione e accesso. In breve: PosteID con Spid non funziona, il sito di Poste è in tilt. Dopo vari tentativi di accesso, scanditi da pagine che non si caricano, messaggi di errore, QR Code che non apparivano, vengo buttato fuori. Mi ritrovo nuovamente in coda con numero 565.373. In breve, ho perso il rimborso, visto che i soldi stanziati per il buono non sono sufficienti a coprire oltre 500.000 persone.”

Gli utenti di PosteID con Spid cui è accaduta la stessa cosa, potranno agire con Poste Italiane per chiedere il risarcimento del danno qualora non ottengano il buono o il rimborso. La prima cosa da fare è inviare a Poste Italiane una messa in mora (3) per raccomandata a/r o PEC. Se Poste Italiane non risponde positivamente entro 30 giorni, sarà possibile adire il Giudice di pace (4) della propria città, anche senza avvocato, per ottenere il risarcimento del danno pari al rimborso o buono perduto. (*)

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 (*) E’ possibile agire in giudizio presso il giudice di pace competente per il luogo di residenza del consumatore. Si può fare causa anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 euro attraverso una citazione orale (art. 316 del codice di procedura civile): si espongono oralmente i fatti e le proprie richieste, consegnando tutta la documentazione rilevante a dimostrare la propria versione dei fatti al giudice di pace, il quale provvederà a redigere l’atto di citazione. Consigliamo di chiamare l’ufficio del giudice per prendere un appuntamento o chiedere quando è possibile fare tale citazione orale. 

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori