I beneficiari dell’Assegno di Inclusione che hanno incassato le ricariche già dal primo febbraio 2024 ad agosto non prenderanno niente. Zero ricariche, perché il sussidio che ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza alla pari di quanto accadeva con la precedente misura, prendono 18 mesi di sussidio. Ma parliamo solo del primo ciclo. Perché la misura è rinnovabile. Chi segue attentamente la guida al rinnovo che produciamo oggi, basata sulle istruzioni ministeriali, resterà senza sussidio solo per un mese. Altrimenti il rischio è di rimanere senza sussidi a lungo. Ecco come fare adesso e per l’Assegno di Inclusione, la guida al rinnovo.
Assegno di Inclusione agosto, nessuna ricarica, ecco cosa fare adesso
Un mese di pausa per l’Assegno di Inclusione è la stessa cosa che accadeva dopo i vari cicli di incasso per il Reddito di Cittadinanza. Il mese di stop, che come detto si materializza adesso ad agosto per chi ha preso il beneficio dal mese di febbraio 2024, serve per presentare la nuova domanda. Bisogna collegarsi al sito dell’INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS. Oppure bisogna rivolgersi al Patronato o al CAF. La domanda va presentata come la prima volta quindi. Ma non c’è da sottoscrivere di nuovo il PAD. Questa è la prima cosa da sapere. Solo se il nucleo familiare è variato, occorre rifare la medesima operazione iniziale, ovvero la nuova iscrizione alla piattaforma SIISL e la nuova sottoscrizione del patto.
Ecco cosa fare entro luglio per evitare problemi più lunghi
Chi presenta domanda di Assegno di Inclusione entro la fine del mese di agosto, prenderà il secondo ciclo, che dura però solo 12 mesi, da settembre. Ritardando la domanda, i mesi di vuoto possono diventare più di uno. Il Ministero ha confermato che gli interessati dalla scadenza del beneficio riceveranno un promemoria tramite SMS. Ma anche senza messaggio bisogna provvedere a fare tutto lo stesso. Resta valido l’obbligo di presentarsi al centro sociale comunale. Parliamo della prima visita fissata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. L’assenza alla visita produce eventualmente la decadenza e l’annullamento della domanda.