Domanda di pensione respinta: quando agevola la quiescenza?

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In alcuni casi la domanda di pensione respinta facilita il pensionamento, scopriamo perchè.
pensione

La domanda di pensione, in alcuni casi, vale come autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Nel caso, infatti, si presenti domanda di pensione che viene respinta dall’INPS per mancanza di requisiti alla prestazione, l’istituto procede d’ufficio ad autorizzare l’assicurato alla prosecuzione volontaria. Ed in alcuni casi questa cosa potrebbe garantire l’accesso alla pensione con regole più vantaggiose.

Domanda di pensione respinta

A chiarire questo aspetto è la circolare INPS numero 51 del 1984 nella quale si specifica che qualora la domanda di pensione presentata venga respinta la stessa vale come richiesta di prosecuzione volontaria.

Ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari, infatti, potrebbe essere un modo per accedere a delle forme di pensionamento più favorevoli anche se non si sono mai versati contributi volontari ma solo per il fatto di essere in possesso dell’autorizzazione.

La seconda deroga Amato, infatti, prevede che possa accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi chi ha ottenuto autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 26 dicembre 1992. Supponiamo il caso di un lavoratore che ha presentato domanda di pensione prima di questa data e che la stessa sia stata respinta per mancanza del requisito contributivo (meno di 20 anni di contributi versati): quel lavoratore solo perché è stata respinta la domanda di pensione è stato autorizzato al versamento dei contributi volontari e tale autorizzazione gli vale l’accesso alla pensione con soli 15 anni di contributi.

La stessa situazione si verifica per chi ha presentato domanda di pensione entro il 4 dicembre 2011 e se l’è vista respingere: per lo stesso principio questo lavoratore ha diritto ad accedere alla nona salvaguardia a patto di avere un contributo versato derivante da attività lavorativa tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013, che alla data del 30 novembre 2013 non svolge attività lavorativa e matura la decorrenza della pensione (in base alle regole pre Fornero) entro il 6 gennaio 2022.

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