Pensioni statali: vale ancora l’abbuono di 5 anni per le lavoratrici che presentano dimissioni?

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Esiste ancora per le donne dimissionarie del pubblico impiego l’abbuono di 5 anni di contributi? Scopriamo la normativa.
riforma delle pensioni

A prevedere l’abbuono di 5 anni per le lavoratrici statali dimissionarie è l’articolo 42 del DPR 1092 del 1973. In concreto la norma attribuisce uno sconto sino ad un massimo di 5 anni di contributi quando la lavoratrice che si dimette è sposata o ha figli a carico. Quello che ci si chiede è se tale diposizione trova ancora applicazione nei pensionamenti.

Esiste ancora l’abbuono di 5 anni?

Anche se tale disposizione non è stata formalmente abrogata  attualmente non è più applicabile.

Cosa prevedeva la norma? “il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo. Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo. Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell’anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni”:

Di fatto, quindi, la lavoratrice coniuga a con figli  a carico se si dimetteva quando mancavano 5 anni per raggiungere i 20 anni di contributi necessari per la pensione di vecchiaia, riceveva, appunto, un abbuono di questi 5 anni ed accedeva comunque alla prestazione.

Ma la normativa in questione non è più applicata, ormai, dal 1992, ovvero dall’entrata in vigore della Legge Amato che,però, ha salvaguardato coloro che alla data del 31 dicembre 1992 erano in possesso dei requisiti di pensionamento.

Di fatto, quindi, l’abbuono attualmente può essere utilizzato dalla dipendente pubblica che aveva presentato dimissioni entro il 31 dicembre 992 se in possesso di almeno 15 anni di servizio ma, è val la pena precisarlo, non è riconosciuto a chi le dimissioni le ha presentata a partire dal 1 gennaio 1993.

Ad oggi, quindi, non è possibile dimettersi facendo conto di raggiungere i 20 anni di contributo con i 5 anni di abbuono.

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