Da settimane si è materializzata una spiacevole novità per quanto riguarda alcuni beneficiari dell’Assegno di Inclusione. Parliamo della sospensione dai benefici dell’ADI per soggetti che lo hanno preso nei mesi precedenti in virtù di un loro grado di invalidità riportato nell’ISEE.
In pratica, per accertamenti l’INPS ha sospeso l’erogazione del sussidio, per qualcuno già da luglio e per altri da agosto o da settembre. C’è in effetti chi si trova già con 3 mesi di assenza da ricarica di Assegno di Inclusione.
Assegno di Inclusione, arriva il salasso dall’INPS: per 6 mesi niente sussidio e niente nuove domande
Ma si tratta di un sussidio non ancora decaduto, nel senso che è semplicemente sospeso in attesa delle verifiche dell’Istituto. Oggi però arrivano alcuni chiarimenti da parte dei CAF e dei patronati, che in riunione con l’INPS sono arrivati a delle conclusioni che potrebbero servire a quanti adesso si trovano privi del loro sussidio su cui hanno contato ormai da diversi mesi.
Da ciò che si apprende, in caso di decadenza per mancato requisito invalido civile a seguito dei controlli dell’INPS, la procedura assume una linea standard.
Nel senso che se la domanda risulta decaduta a causa del mancato requisito della disabilità dichiarato nella domanda stessa, gli interessati possono produrre delle pezze giustificative atte a far cambiare la decisione dell’INPS ripristinando l’Assegno di Inclusione adesso decaduto. Ma devono farlo entro 60 giorni, altrimenti da domanda semplicemente decaduta, ecco arrivare le sanzioni.
Per 6 mesi non potranno presentare nuove domande di ADI quanti si ritrovano in questa situazione. Un’autentica punizione. Per il solo fatto di aver dichiarato, anche involontariamente di essere invalidi. Senza considerare che come spesso accade l’INPS può decidere anche di chiedere la restituzione delle mensilità precedenti di ADI.
Ecco da dove nasce la problematica con l’INPS
Il problema più che nella domanda di Assegno di Inclusione sorge dall’ISEE del richiedente, che è necessario per la verifica delle condizioni di accesso all’ADI. Nel dettaglio, il requisito legato all’invalidità è rispettato dai soggetti che, in possesso di un verbale di
disabilità accertato dalla Commissione Medica Invalidi Civili delle ASL in concorso con l’INPS rientrino nei casi di definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza. Significa che in base a ciò che l’interessato ha dichiarato nell’ISEE l’INPS adesso ha rilevato una anomalia che può portare prima alla sospensione dell’Assegno di Inclusione e poi alla sua decadenza.
Stranamente una situazione scoppiata adesso, in questi ultimi mesi. Tanto è vero che anche a fronte di eventuali dichiarazioni erronee nell’ISEE l’INPS ha pensato bene di erogare il sussidio per mesi e mesi prima di sospenderlo. Eppure tutto si svolge all’interno dello stesso Istituto, nella sua stessa piattaforma.
Ecco perché non è colpevole solo il cittadino ma anche l’INPS
Basti pensare che è l’INPS che riceve le domande di ADI. Ed è lo stesso INPS che riceve le DSU e poi rilascia l’ISEE. E sempre l’INPS ha rilasciare il verbale in cui si evince il grado di invalidità che rientra nei casi di disabilità media, grave e di non autosufficienza.
Poi, l’INPS effettua i controlli per assegnare il beneficio dell’ADI, controlli che a detta di chi ha introdotto l’Assegno di Inclusione dovevano essere preventivi.
In parole povere, l’INPS aveva in mano tutto ciò che serve per evitare di dare un sussidio a chi evidentemente non ne doveva essere beneficiario. Ed invece adesso come una specie di paradosso, ecco che si puniscono i beneficiari del sussidio a cui è stato dato un beneficio per il semplice fatto che l’INPS anche avendo tutto davanti, cioè verbale invalidità, ISEE, domanda di ADI, nulla ha fatto per tamponare questo pericolo di indebita fruizione.
L’invalido e l’Assegno di Inclusione, come funziona?
Va ricordato che per godere dell’Assegno di Inclusione come invalido, un contribuente sotto i 60 anni di età (se più grande avrebbe diritto lo stesso all’ADI a prescindere dalla disabilità) deve avere almeno il 67% di invalidità. Chi ha un grado più basso, ma superiore al 46% deve passare prima dalla presa in carico dei servizi sociali. Deve essere l’assistente sociale del Comune dove risiede il disabile a confermare la situazione di svantaggio del richiedente anche a fronte di una invalidità inferiore al minimo prestabilito del 67%.