Bollette luce, acqua e gas e conguagli: ecco come evitare di pagare troppo

Mario nava
Non è raro che ci siano famiglie che perdono il sonno nel momento in cui arriva a casa una o più di una bolletta salata per consumi domestici, ma i conguagli indiscriminati non sono leciti.
Bollette

Alzi la mano chi non ha mai ricevuto una bolletta dell’energia elettrica piuttosto che del gas o dell’acqua salatissima. Una cosa da perdere il sonno, anche perché per esempio l’energia elettrica è un bene prezioso e se non si pagano le bollette, la fornitura può essere prima ridotta e poi staccata.

Ma non sempre i conguagli, che sono le cause a cui addebitare l’arrivo di una bolletta a tre zeri, sono leciti da parte delle aziende fornitrici dei servizi. Queste infatti non possono spingersi oltre un determinato limite imposto dalla legge.

Molte famiglie non sanno che ci sono conguagli che il fornitore del servizio elettrico, idrico o del gas ad uso abitativo, non può effettuare.

Bollette a conguaglio, cosa sono?

Quando si parla di conguaglio, per luce, acqua o gas ci si riferisce a bollette che oltre al consumo del periodo a cui essa si riferisce, presenta un consuntivo dei consumi non pagati relativi ad un periodo molto più lungo del canonico bimestre a cui gli italiani sono abituati specie quando si parla di bollette dell’energia elettrica.

Consumi non pagati che non sono quasi mai addebitabili ai consumatori, dal momento che spesso sono le stesse aziende a inviare a casa dei clienti, bollette che presentano consumi teorici, affidati a medie stagionali o alle medie dei consumi della stessa famiglia negli stessi periodi delle annualità precedenti.

Ciò significa che le aziende fornitrici chiedono pagamenti forfettari, non coincidenti con i reali consumi effettuati dalla famiglia in questione. Un problema che il recente ammodernamento delle reti, con contatori elettronici sempre più moderni ed in grado di lavorare tramite banca dati con annotazione costante e frequente dei consumi, ha detonato.

La realtà dei fatti è che non sempre un mese dell’anno ha le stesse temperature dello stesso mese dell’anno precedente. Basti pensare ad un aprile più freddo del solito o quanto meno più freddo dell’anno precedente che sottintende un maggior consumo di gas per riscaldamento. Se il fornitore dei servizi fatturasse un consumo a forfait, legato all’anno precedente, evidentemente il cliente pagherebbe meno di quanto effettivamente consumato.

E questi mancati pagamenti fanno lievitare le eventuali fatture a conguaglio delle aziende fornitrici, e più tempo passa per il conteggio definitivo di un gestore di una fornitura, più sale l’eventuale debito della famiglia.

Una cosa è pagare poco per volta ed una cosa ritrovarsi di colpo con una bolletta salatissima, soprattutto come detto, dal momento che o la si paga o addio fornitura.

Come difendersi

In linea di massima il conguaglio entra in campo nel momento in cui non è possibile eseguire periodicamente una lettura precisa dei consumi addebitati all’utente o quando quest’ultimo non è in grado di fornire la lettura con i tanti canali oggi disponibili.

A tutela dei clienti però entra in scena la legge che innanzi tutto non prevede conguagli a debito dei clienti, quando il surplus deriva da un aumento dei prezzi deciso dall’autorità garante. Infatti gli aumenti anche se impostati sulla retroattività, non possono essere caricati in un conguaglio per il cliente. Questa più che la legge è l’orientamento dei tribunali a sancirlo.

Inoltre non sono ammessi conguagli che vanno indietro nel tempo per molti anni. Infatti esiste l’istituto della prescrizione che riguarda l’annualità richiesta in una bolletta e non la data di emissione della bolletta stessa. La prescrizione in genere è di 5 anni e si calcola a partire dalla data in cui il gestore avrebbe dovuto provvedere ad effettuare la lettura del contatore.

La lettura del contatore infatti dovrebbe essere disposta dal gestore, quanto meno una volta all’anno. Il gestore per evitare di perdere soldi per via del fatto che non ha effettuato la lettura nei termini, dovrebbe dimostrare di aver tentato di effettuarla la lettura, ma di non essere stato messo nelle condizioni di farlo, magari per assenza del cliente in caso di contatore interno all’abitazione. 

Segui Pensioni&Fisco su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando in alto la stellina
Configura Cookie