Bonus vacanze 2021: cosa devono fare il beneficiario e il fornitore

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A chi spetta il bonus vacanze 2021: importi e fruizione. Le operazioni del beneficiario e del fornitore.
Modulo PLF

Il bonus vacanze 2021 sarà fruibile dal 1° luglio alla fine dell’anno, una sola volta per le richieste inoltrate nell’ultimo semestre del 2020. Esso riguarda il pagamento dei servizi offerti da tutte le attività turistico ricettive abilitate (agriturismi, b&b etc.) e dai tour operatori e agenzie di viaggi.

Importo massimo del bonus vacanze 2021

Il bonus è valido per il periodo d’imposta 2020 e 2021, per un importo massimo di 500 euro per le famiglie con almeno tre componenti. Per quelle con due persone l’importo massimo spettante è di 300 euro che scende a 100 euro nel caso di un solo componente.

Solo un componente del nucleo familiare può beneficiare del bonus vacanze 2021, anche se diverso dal richiedente. Possono essere presenti tutti i familiari alla vacanza anche se è assente il richiedente.

Modalità di fruizione

E’ possibile beneficiare del bonus per l’80% come sconto sull’importo dovuto al fornitore di servizi, mentre per il 20% come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 o 2021 in funzione dell’anno di utilizzo, che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. Per poter fruire dell’agevolazione è necessario verificare in via preventiva che il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa e accetti il bonus.

Chi ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico che ha emesso il documento commerciale può fruire della detrazione del 20%, indicando il relativo importo nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2020 o 2021, a seconda dell’anno in cui il bonus viene utilizzato. La parte della detrazione eccedente l’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Lo sconto operato per il servizio turistico viene successivamente recuperato dal fornitore come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, istituti di credito o intermediari finanziari inclusi. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.

A chi spetta

I nuclei familiari che hanno la possibilità usufruire del bonus vacanze, devono avere un ISEE valido fino a 40.000 euro.

Il bonus è utilizzabile solamente da uno dei componenti della famiglia intestatario del documento commerciale emesso dal fornitore. Lo stesso componente che lo utilizza può beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Fruitore del bonus e fornitore: cosa devono fare

Le spese sostenute (una tantum) per i servizi resi da un solo fornitore devono essere dimostrate dal documento commerciale in cui è indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende beneficiare del bonus.

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che vuole fruire del bonus vacanze 2021 deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o esibire il QR code.

Lo sconto può essere applicato dal fornitore che acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in una sezione dedicata nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo, viene verificato in real time lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di bonus valido, il fornitore può confermare l’applicazione dello sconto.

Se il fornitore non è una persona fisica, la procedura online potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”, questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.

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