Bonus e agevolazioni sono un qualcosa da non lasciarsi scappare. Anche il lavoratore dipendente ha diritto a ricevere determinati trattamenti. Ed il più delle volte se ne occupa il soggetto per cui lavora. Perché il datore di lavoro in genere ha una particolare funzione. Infatti funge da sostituto d’imposta. Quindi, trattiene le tasse sul lavoro, prelevando IRPEF e addizionali e versando al Fisco quanto dovuto, al posto del dipendente.
Ma i versamenti che effettua il datore di lavoro riguardano solo i redditi che lui eroga a quel determinato lavoratore. Per gli altri redditi, deve pensarci da solo il dipendente, presentando il modello 730. Il datore di lavoro sempre come sostituto di imposta, fa anche di più perché applica al dipendente in busta paga le detrazioni ed eroga i bonus. Tra questi anche il trattamento integrativo IRPEF che molti chiamano ancora bonus Renzi. Il trattamento integrativo vale 100 euro al mese e quindi, 1.200 euro all’anno. Ma non sempre viene pagato al dipendente da parte del datore di lavoro. A volte bisogna fare tutto da soli. Ma in che modo?
Il 30 settembre scade il modello 730, attenti al bonus
La stagione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 è ancora in corso. La sua scadenza però va ricordata perché è fissata al 30 settembre 2025. E chi non l’ha ancora prodotta, farebbe bene a provvedere subito.
Perché per esempio, è con il modello 730 che vengono pagate le tasse, recuperati i crediti di imposta e percepiti i bonus, tra cui questo da 1.200 euro al mese. Se un lavoratore è privo di datore di lavoro, o ne ha uno senza capienza fiscale, o ancora, ne ha uno che non funge da sostituto (il datore di lavoro della badante o della colf per esempio), come fa a recuperare il trattamento integrativo spettante? La domanda è comune a molti. Perché nel caso contrario, che è quello del datore di lavoro sostituto di imposta, questo verserà il tutto nelle buste paga dedicate ai conguagli fiscali. Per chi non ha datore di lavoro invece, si cambia metodo di ricezione del bonus se spettante.
Bonus IRPEF 1.200 euro senza sostituto, ecco come fare
Il fatto che il datore di lavoro non eroga il bonus IRPEF in busta paga può dipendere da diversi fattori. Abbiamo già detto del datore di lavoro incapiente o del datore di lavoro senza le funzioni di sostituto d’imposta. In questo caso, al lavoratore spetta l’onere di mettersi in regola da solo con le tasse. Ma può essere anche una libera scelta del lavoratore. Che magari ha deciso di rinunciare al bonus in busta paga, perché non era sicuro di esserne in diritto. E per paura di doverlo restituire, ha deciso di posticipare l’eventuale suo incasso al conguaglio nel modello 730. In definitiva, il contribuente che, per scelta o meno, non ha ricevuto il bonus dal datore di lavoro può richiederlo all’Agenzia delle Entrate con il modello 730. Basta indicarlo nella dichiarazione dei redditi. E deve farlo entro il 30 settembre. Solo così, potrà riceverlo direttamente dall’Agenzia delle Entrate a dicembre, sul suo conto corrente.
Bonus IRPEF con il 730, ecco quando è l’Agenzia delle Entrate a pagarlo
Il Bonus IRPEF spettante con il 730 del 2025 in scadenza il 30 settembre prossimo fa riferimento a quello del 2024 non ricevuto in busta paga. Il contribuente con il modello 730 senza sostituto, potrà ottenerlo a dicembre sul conto corrente direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Ma questo solo nel caso in cui indica all’Agenzia delle Entrate un IBAN del conto corrente. Altrimenti poi le cose potrebbero cambiare. Infatti senza un conto corrente indicato, il recupero avviene tramite assegno vidimato. In questo caso le tempistiche potrebbero cambiare, arrivando al mese di marzo dell’anno successivo.