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Ferie e contributi badanti: novità Inps

Nuovo messaggio Inps per quanto riguarda alcuni aspetti del lavoro domestico.

Siamo in prossimità del periodo di fruizione delle ferie e anche per badanti, colf e baby sitter è il momento di approfondire l’argomento. Al riguardo vi sono importanti chiarimenti da parte dell’Inps, che con il messaggio n° 2330 del 17 giugno 2021 ha affrontato proprio il tema delle ferie, tra mancato godimento e mancato preavviso.Ciò che viene alla luce è il pieno diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva su cui devono essere corrisposti pure i versamenti contributivi. 

Le specifiche dell’Inps e la funzione sul Portale dei pagamenti

Con il messaggio n° 2330 del 17 giugno scorso, l’Inps ha prodotto gli opportuni chiarimenti riguardo le ferie non godute e il relativo pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, senza tralasciare lo spinoso caso del mancato preavviso. E lo ha fatto con tanto di esempi esplicativi. Si parla naturalmente di lavoratori del settore domestico regolarmente assunti. L’Inps cita la a funzione del “Portale dei Pagamenti”, dove lo stesso istituto ha messo a disposizione degli interessati (i datori di lavoro)  lo strumento utile al versamento dei contributi relativi a periodi di ferie non godute o a quelli che fanno riferimento al periodo di mancato preavviso in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Ciò che l’Inps sottolinea è che al lavoratore, per entrambi i periodi, sia di ferie non godute che eventualmente, di mancato preavviso,  oltre alle rispettive indennità, vanno garantiti i rispettivi contributi

Esempi chiarificatori da parte dell’Inps

La monetizzazione delle ferie non è un istituto automatico anzi, solo in taluni casi, se il lavoratore non ne ha goduto, ci può essere la trasformazione in danaro di queste ferie. Secondo i dettami dell’Istituto, una volta cessato il rapporto di lavoro si tendono a fissare due date specifiche, la prima riguardo la data di cessazione degli effetti giuridici del rapporto di lavoro stesso, la seconda invece, rispetto all’obbligo in capo al datore di lavoro, del versamento dei contributi.

Le due date spesso non sono coincidenti. Infatti, per esempio, la data di fine dell’obbligo di versare i contributi previdenziali per il datore di lavoro scatta alla fine del periodo di mancato preavviso, sempre che sia stata erogata la relativa indennità.

Tra l’altro, sempre in relazione al mancato preavviso l’Inps richiama ad una sua vecchia circolare che precisa come, “le somme erogate come indennità sostitutiva devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga. Le stesse somme per l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere però attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono “.

Per la monetizzazione delle ferie, esse se non godute, danno diritto ad una indennità sostitutiva e quindi vengono monetizzate come detto in precedenza, solo se si tratta di quelle che risultano residue una volta chiuso il rapporto di lavoro.

Ed essendo erogazioni di carattere retributivo, queste indennità sostitutive secondo l’Inps  “rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.” In altri termini, per i periodi di ferie non godute che danno diritto alla relativa indennità, il datore di lavoro è tenuto a versare i relativi contributi insieme all’ultimo periodo di versamento previsto.