Pensioni: per l’anzianità contributiva valido anche il part-time

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L’INPS è intervenuto per dare corso ad una norma contenuta nella Legge di Bilancio 2021 concernente il lavoro part-time a fini pensionistici.
Con alcune misure dell'INPS in pensione anche senza contributi versati o senza utilizzare quelli versati per il lavoratore.

La Legge di Bilancio 2021 prevede che anche i periodi in cui si è lavorato all’interno di un contratto di lavoro part-time, vengano riconosciuti per intero al fine di contribuire al raggiungimento dei requisiti di anzianità necessari per accedere alla pensione. A tal proposito, l’INPS è intervenuto con la circolare n. 74 del 4 maggio 2021.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è intervenuto per dare corso alla norma contenuta nella Legge di Bilancio 2021 che riguarda la questione dei dipendenti privati che hanno lavorato o lavorano a tempo parziale verticale o ciclico anche per brevissimi periodi.

La predetta circolare INPS sana la differenza esistente tra i dipendenti del settore privato e i dipendente pubblici, dove quest’ultimi beneficiano del conteggio del lavoro part-time ai fini dell’anzianità contributiva. La novità vale per i contratti in corso e per quelli precedenti, ma con modalità diverse. Infatti, nel primo caso l’integrazione avviene in modo automatico, nel secondo caso è necessario inoltrare domanda all’INPS con relativa documentazione.

L’applicazione della norma alle pensioni, interviene sul diritto e non può comportare una decorrenza precedente al 1° gennaio 2021. Non determina nemmeno un adeguamento dell’assegno pensionistico liquidato entro la fine del mese di dicembre 2020.

Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere

L’INPS riconosce per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, i periodi assicurativi interessati dalla norma con riferimento al lavoro part-time verticale o ciclico attivo alla data di entrata in vigore.

E’ attesa l’esclusione per l’accredito di anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e quindi non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro e in considerazione della mancata disponibilità di dette informazioni negli archivi INPS, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico esauriti

Per questi tipi di contratti si rende necessaria la presentazione della domanda all’INPS, con relativa documentazione. Rientrano nei contratti di lavoro part-time terminati, anche quelli trasformati da tempo parziale di tipo verticale o ciclico a tempo pieno, in data antecedente l’entrata in vigore della norma.

Resta ferma la disciplina della prescrizione decennale per l’esercizio del relativo diritto, il cui termine iniziale decorre dal 1° gennaio 2021.

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