Un sussidio per i poveri, o in genere per chi vive in condizioni disagiate dal punto di vista economico en patrimoniale. Questo è l'Assegno di Inclusione. Prendere l’Assegno di Inclusione è più complicato rispetto al Reddito di Cittadinanza. Perché per la misura precedente, bastava rientrare nei limiti ISEE, reddituali e patrimoniali previsti. Invece per l’Assegno di Inclusione bisogna rientrare in determinate categorie. Il che esclude in genere dal sussidio quelli che hanno una età inferiore a 60 anni ma superiore a 18 anni. Eppure ci sono alcuni casi in cui anche chi dovrebbe essere escluso dall’Assegno di Inclusione vi rientra comunque. Assegno di Inclusione, ecco alcuni suggerimenti per prenderlo prima dei 60 anni di età Per prendere l’Assegno di Inclusione bisogna rientrare in specifiche categorie. Anche in un nucleo familiare che ha diritto all’Assegno di Inclusione solo i soggetti che rientrano in queste categorie hanno diritto al sussidio. La differenza sostanziale rispetto al Reddito di Cittadinanza è questa. Perché con la precedente misura tutti rientravano dentro mentre con la nuova no. Ecco quindi che per l’Assegno di Inclusione bisogna essere dentro le seguenti categorie: soggetti con più di 60 anni; minorenni; invalidi al 67% almeno; presi in carico dai servizi sociali o assistenziali; soggetti con carichi di cura per familiari invalidi o minorenni. Ecco alcuni casi particolari che danno diritto all'ADI Attenzione però. Ci sono casi in cui anche prima dei 60 anni si può percepire il sussidio ed anche se già maggiorenni. Come visto nell’elenco, ci sono 3 casi in cui l’età non conta. L’invalido al 67% almeno non ha limiti di età e quindi, chi è stato riconosciuto tale dalle commissioni mediche con verbale di invalidità civile rilasciato, può rientrare lo stesso nel sussidio. Oppure chi ha figli piccoli che naturalmente non possono essere lasciati a casa da soli. O ancora chi ha invalidi in casa. Si parla quindi di carichi di cura. Il che rende un soggetto non attivabile al lavoro nonostante abbia una età che le normative reputano idonee all’occupabilità. Infine un altro caso è quello degli invalidi al 46% almeno, o di chi ha delle problematiche di natura diverse come possono essere le dipendenze o qualsiasi altro problema. Che pur non rientrando nei casi specifici di invalidità, possono tornare utili per l’Assegno di Inclusione. In questo caso si parla di presa in carico da parte dei servizi sociali e assistenziali del Comune. Se il servizio sociale conferma come l’interessato abbia bisogno di sostegno, anche senza i 60 anni compiuti, si può rientrare dentro l’Assegno di Inclusione. Un sussidio per i poveri, o in genere per chi vive in condizioni disagiate dal punto di vista economico en patrimoniale. Questo è l'Assegno di Inclusione. Prendere l’Assegno di Inclusione è più complicato rispetto al Reddito di Cittadinanza. Perché per la misura precedente, bastava rientrare nei limiti ISEE, reddituali e patrimoniali previsti. Invece per l’Assegno di Inclusione bisogna rientrare in determinate categorie. Il che esclude in genere dal sussidio quelli che hanno una età inferiore a 60 anni ma superiore a 18 anni. Eppure ci sono alcuni casi in cui anche chi dovrebbe essere escluso dall’Assegno di Inclusione vi rientra comunque. Assegno di Inclusione, ecco alcuni suggerimenti per prenderlo prima dei 60 anni di età Per prendere l’Assegno di Inclusione bisogna rientrare in specifiche categorie. Anche in un nucleo familiare che ha diritto all’Assegno di Inclusione solo i soggetti che rientrano in queste categorie hanno diritto al sussidio. La differenza sostanziale rispetto al Reddito di Cittadinanza è questa. Perché con la precedente misura tutti rientravano dentro mentre con la nuova no. Ecco quindi che per l’Assegno di Inclusione bisogna essere dentro le seguenti categorie: soggetti con più di 60 anni; minorenni; invalidi al 67% almeno; presi in carico dai servizi sociali o assistenziali; soggetti con carichi di cura per familiari invalidi o minorenni. Ecco alcuni casi particolari che danno diritto all'ADI Attenzione però. Ci sono casi in cui anche prima dei 60 anni si può percepire il sussidio ed anche se già maggiorenni. Come visto nell’elenco, ci sono 3 casi in cui l’età non conta. L’invalido al 67% almeno non ha limiti di età e quindi, chi è stato riconosciuto tale dalle commissioni mediche con verbale di invalidità civile rilasciato, può rientrare lo stesso nel sussidio. Oppure chi ha figli piccoli che naturalmente non possono essere lasciati a casa da soli. O ancora chi ha invalidi in casa. Si parla quindi di carichi di cura. Il che rende un soggetto non attivabile al lavoro nonostante abbia una età che le normative reputano idonee all’occupabilità. Infine un altro caso è quello degli invalidi al 46% almeno, o di chi ha delle problematiche di natura diverse come possono essere le dipendenze o qualsiasi altro problema. Che pur non rientrando nei casi specifici di invalidità, possono tornare utili per l’Assegno di Inclusione. In questo caso si parla di presa in carico da parte dei servizi sociali e assistenziali del Comune. Se il servizio sociale conferma come l’interessato abbia bisogno di sostegno, anche senza i 60 anni compiuti, si può rientrare dentro l’Assegno di Inclusione.

Redditi di emergenza di maggio respinti, colpa dell’ISEE?

Il Rem previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, domande entro maggio, ma l’Isee andava fatto entro aprile, questo il motivo delle reiezioni?

Il reddito di emergenza è stato prolungato di 4 mesi dopo i primi 3 previsti dal primo decreto Sostegni. Lo scorso 30 maggio terminò il periodo utile alla presentazione delle domande. Una scadenza che non era quella iniziale dal momento che il decreto Sostegni in origine aveva previsto il 30 aprile come data ultima entro cui presentare istanza.

Molte delle domande presentate a maggio però, adesso sono respinte dall’Istituto Previdenziale. Sono già una ventina di giorni infatti che molti richiedenti hanno visto bocciata la loro istanza. Il motivo non è ben chiaro a molti che hanno segnalato questo alla nostra redazione. Non ci sono notizie ufficiali in questo senso, ma potrebbe dipendere tutto dall’Isee.

Rem respinto, perché? Ecco le ipotesi

Tralasciando il fatto che molte domande per il Rem sono state respinte a soggetti che hanno fatto richiesta senza avere i requisiti minimi previsti, va sottolineato che ci sono diverse situazioni che sono ancora poco chiare e che riguardano le domande presentate a maggio.

Fu l’Inps ha confermare la proroga per la presentazione delle domande che inizialmente scadevano ad aprile e che poi furono prorogate a maggio. Troppo elevato il numero di utenti interessati e di potenziali domande in arrivo e gli addetti ai lavori (Caf, Patronati, professionisti abilitati e anche singoli cittadini) videro esaudite le richieste di proroga.

Molte delle domande presentate a maggio però sono state respinte. E la risposta dell’Inps è relativa al requisito dell’Isee. Infatti per poter presentare la domanda di Rem occorreva un Isee in corso di validità non superiore a 30.000 euro. Corso di validità perché non deve essere scaduto, nel senso che ci voleva l’Isee 2021, in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Ma l’Isee doveva essere già rilasciato dall’Istituto alla data di presentazione della domanda di Rem. Chi ha presentato prima la domanda e poi la DSU per l’Isee ha visto la sua domanda di Rem respinta per evidenti ragioni.

Ma sulla data dell’Isee potrebbe esserci una anomalia

La situazione di molti richiedenti il Rem è facilmente ipotizzabile. Chi non ha presentato domanda ad aprile, quindi in regola con la prima scadenza, evidentemente o non credeva di avere i requisiti utili, o non conosceva bene la misura, oppure non era in regola con l’Isee, nel senso che non aveva ancora effettuato la richiesta o non aveva ancora avuto un Isee valido dall’Inps.

Immaginare la corsa a richiedere l’Isee a maggio, per riuscire entro la fine del mese a presentare la domanda per le prime tre mensilità, è assai facile. Il problema è che forse (ripetiamo, è una nostra interpretazione non avendo avuto notizie ufficiali da parte dell’Inps ed avendo difficoltà ad essere ricevuti dall’Istituto per evidenti questioni di pandemia), le domande di Rem sono state posticipate come scadenza, ma non quelle di ottenimento dell’Isee. In pratica, potrebbe essere che le domande, molte delle quali, sempre da segnalazioni degli utenti, riportano la data del 30 aprile nonostante sono state effettuate a maggio, sono state bocciate perché l’Isee è stato rilasciato dall’Inps in data successiva al 30 aprile.

È venuto meno il requisito dell’Isee valido ed in corso, prima della data di presentazione della domanda. Una anomalia che l’Inps adesso deve risolvere, o confermando la nostra tesi, cosa difficile visto che se proroga era, l’Isee precedente alla domanda anche se fatto a maggio dovrebbe essere valido comunque, oppure sbloccando le pratiche e liquidando quanti sono in attesa di risposte e che sono stati tagliati fuori dai primi tre mesi di beneficio.