Riforma pensioni con flessibilità a 62 anni, l’ultima proposta post quota 100

Rubini
Una proposta avanzata da un sito di analisi economica e richiede 62 anni di età per poter accedere alla pensione. Vediamo di cosa si tratta.
riforma pensioni 2024

La proposta è stata avanzata da Reforming.it, un sito di analisi economica che molto spesso avanza anche proposte per le istituzioni.

La proposta prevede la necessità di reinserire una flessibilità in uscita e la proposta prevede, per la riforma pensioni, pensionamenti a 62 anni con almeno 35 anni di contributi e con penalizzazioni decrescenti man mano che ci si avvicina ai 67 anni.

Pensione a 62 anni

“Non ce ne vogliano troppo giuristi ed esperti di scrittura delle leggi. D’altro canto, in più occasioni si è qui auspicato che i giuristi si sforzassero di considerare i profili economici e gli economisti prendessero maggiore familiarità con i diritti e il Diritto, nella sostanza e nella forma. Ecco la Proposta di legge ad articolo unico sulla (re)introduzione del pensionamento flessibile.” scrivono sul sito come introduzione alla proposta di riforma.

La proposta è tanto semplice quanto, a loro dire, efficace perchè basata sui numeri.

Vediamo di cosa si tratta:

Il presente progetto di legge introduce, dal 1° gennaio 2021, il pensionamento flessibile partire da 62 anni di età con vincolo di almeno 35 anni di anzianità contributiva. Sono fatte salve tutte le possibilità di pensionamento già esistenti nella normativa vigente.

A fronte di questa più ampia possibilità di scelta per lavoratrici e lavoratori, gli importi delle quote di pensione calcolate secondo il sistema contributivo sono già predisposte a ridursi, nel rispetto dell’equità attuariale, per tenere conto dell’anticipo con cui l’assegno può essere erogato.

Per gli importi delle quote di pensione calcolate secondo il sistema retributivo è invece necessario introdurre dei fattori correttivi, che ne temperino la relativa generosità quando il pensionamento avviene precocemente rispetto ai requisiti statutari attuali, così da non interferire con gli stimoli individuali all’attività lavorativa e da contribuire a consolidare il bilancio della previdenza.

La proposta di legge prevede che, se nel calcolo retributivo della pensione ogni anno di anzianità aggiunge il 2 per cento della retribuzione pensionabile, allo stesso modo ogni anno di anticipo dell’uscita rispetto ai requisiti statutari (o pivotali) sottragga il 2 per cento della retribuzione pensionabile.

Con semplice algebra, si dimostra che questo criterio richiede di applicare alla quota di pensione retributiva – così come calcolata al momento del pensionamento, senza alcuna ipotesi esterno o ulteriore – un fattore percentuale di riduzione pari al rapporto tra (a) l’anzianità contributiva ridotta degli anni che mancano al perfezionamento dei primi requisiti statutari per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e (b) l’anzianità contributiva.

I requisiti statutari (o pivotali) di età e anzianità sono fissati per il biennio 2021-2022 in 67 anni di età e 42 anni di contribuzione. Saranno adeguati con cadenza biennale alla variazione della speranza di vita, di cui al comma 12 dell’articolo 24 del DL del 6 dicembre 2011 n. 201, nella misura della metà della stessa variazione, in modo da equiripartire l’allungamento della vita tra fase di attività e fase di quiescenza.”

Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito web dell’Osservatorio Reforming dove questa proposta è stata discussa.” si legge nella messaggio di presentazione alla proposta che abbiamo ricevuto sulla nostra mail.

La spiegazione della proposta

Roma, lì 5 ottobre 2020
Il presente progetto di legge introduce, dal 1° gennaio 2021, il pensionamento flessibile partire da 62 anni di età con vincolo di almeno 35 anni di anzianità contributiva. Sono fatte salve tutte le possibilità di pensionamento già esistenti nella normativa vigente.


A fronte di questa più ampia possibilità di scelta per lavoratrici e lavoratori, gli importi delle quote di pensione calcolate secondo il sistema contributivo sono già predisposte a ridursi, nel rispetto dell’equità attuariale, per tener conto dell’anticipo con cui l’assegno può essere erogato.


Per gli importi delle quote di pensione calcolate secondo il sistema retributivo è invece necessario introdurre dei fattori correttivi, che ne temperino la relativa generosità quando il pensionamento avviene precocemente rispetto ai requisiti statutari attuali, così da non interferire con gli stimoli individuali all’attività lavorativa e da contribuire a consolidare il bilancio della previdenza.


La proposta di legge prevede che, se nel calcolo retributivo della pensione ogni anno di anzianità aggiunge il 2 per cento della retribuzione pensionabile, allo stesso modo ogni anno di anticipo dell’uscita rispetto ai requisiti statutari (o pivotali) sottragga il 2 per cento della retribuzione pensionabile.

Con semplice algebra, si dimostra che questo criterio richiede di applicare alla quota di pensione retributiva – così come calcolata al momento del pensionamento, senza alcuna ipotesi esterno o ulteriore – un fattore percentuale di riduzione pari al rapporto tra (a) l’anzianità contributiva ridotta degli anni che mancano al perfezionamento dei primi requisiti statutari per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e (b) l’anzianità contributiva.


I requisiti statutari (o pivotali) di età e anzianità sono fissati per il biennio 2021-2022 in 67 anni di età e 42 anni di contribuzione. Saranno adeguati con cadenza biennale alla variazione della speranza di vita, di cui al comma 12
dell’articolo 24 del DL del 6 dicembre 2011 n. 201, nella misura della metà della stessa variazione, in modo da equiripartire l’allungamento della vita tra fase di attività e fase di quiescenza

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