Aumento pensioni di invalidità: i chiarimenti nell’ultimo messaggio INPS

Rubini
Importanti chiarimenti nel messaggio INPS 3960 del 28 ottobre per chi attende aumento della pensione di invalidità.
indennità di accompagnamento
Cosa va e cosa invece non rientra nel modello 730 per quanto riguarda le prestazioni per gli invalidi erogate.

L’INPS lo scorso 28 ottobre ha pubblicato un messaggio di chiarimento sull’aumento della pensione di invalidità.

Molti cittadini, infatti, hanno lamentato la mancata presenza dell’aumento nel cedolino di novembre, altri hanno trovato l’aumento e non gli arretrati, mentre solo alcuni hanno ricevuto sia l’aumento che gli arretrati giusti spettanti.

Alla luce della confusione creatasi al riguardo l’INPS ha pubblicato il messaggio numero 3960 del 28 ottobre Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione. Presentazione domande telematiche e precisazioni“.

Aumento invalidità a domanda o no?

Nel messaggio l’INPS ribadisce che non c’è bisogno di presentazione della domanda per vedersi riconoscere l’aumento  specificando che “Come indicato nella citata circolare n. 107/2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione, la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio. Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati.

L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020. L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati)”

A chi serve la ricostituzione reddituale?

L’INPS perà pecifica che per avere diritto all’aumento è consigliata la ricostituzione reddituale spiegando anche quando ce nè bisogno: “Se i redditi personali dei soggetti indicati nel paragrafo precedente hanno subito una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all’INPS attraverso le previste modalità, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione.

In tali casi, l’interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, utilizzando l’apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza.

Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio“

Aumento pensione di invalidità e importi in contanti

Altro punto chiarito dall’INPS è che per chi percepisce la pensione in contanti all’ufficio postale potrebbe presentarsi il problema del limite dei 1000 euro: “Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni di importo superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.

Pertanto, i pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, ove non ne siano già titolari, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione.

Il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all’INPS, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà cura dell’Ente pagatore, come da contratto in essere, comunicare la variazione all’INPS tramite il Data Base condiviso.

In alternativa, la comunicazione potrà avvenire utilizzando l’apposito servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche” o rivolgendosi ad un intermediario abilitato”

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