Badante, i diritti dopo la morte dell’anziano dalla A alla Z

Mario nava
I diritti della badante sono imprescindibili e vanno rispettati anche dopo la morte dell’assistito, ma quali sono?
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Come per ogni altra sfaccettatura del rapporto di lavoro domestico di una badante, è il contratto collettivo nazionale, che mette in risalto i diritti che ha la badante dopo la morte dell’assistito. Lo spaccato del lavoro della badante espone sempre queste lavoratrici al rischio di perdere il lavoro per il sopraggiunto decesso dell’anziano la cui assistenza è l’oggetto del rapporto di lavoro.

Dopo la morte di un anziano è evidente che i servizi della badante non sono più necessari e quindi quest’ultima perde il posto di lavoro. Ma i suoi diritti sono tutelati dalla legge e come detto, dal CCNL di categoria. Ma quali sono questi diritti? Ecco una sintetica ma dettagliata guida.

Il rapporto di lavoro non si interrompe immediatamente dopo la morte dell’assistito

Saranno gli eredi a dover provvedere a licenziare la badante nel momento in cui l’anziano a cui questa lavoratrice presta assistenza, passa a miglior vita. Infatti anche di fronte alla scomparsa dell’anziano, occorre espletare le pratiche di licenziamento. E gli eredi che dovranno adempiere sono quelli che accettano l’eredità dell’anziano, subentrando così sia nei rapporti attivi che passivi del defunto.

In altri termini, fino a quando gli eredi non licenziano la badante, questa risulta formalmente assunta. E gli eredi, dovranno farsi carico anche di eventuali somme da erogare alla badante in natura del rapporto di lavoro.

Naturalmente la legge consente ai superstiti del defunto, di sciogliere immediatamente il rapporto di lavoro con la badante dal momento che questa non è più necessaria. Ma occorre rispettare il preavviso, cioè dare tempo alla badante, spesso convivente con il defunto, di trovare nuova sistemazione.

Il licenziamento va prodotto per iscritto e fatto recapitare alla badante per posta con raccomandata A/R o a mano con ricevuta di avvenuta consegna firmata dalla badante stessa.

Il preavviso di licenziamento, quanto occorre dare alla badante licenziata

In base alla durata del rapporto di lavoro, cambia anche il termine di preavviso che è influenzato pure dalla anzianità di servizio della lavoratrice. Il termine di preavviso da rispettare è il seguente:

  • 15 giorni di preavviso per badante con anzianità di assunzione fino a 5 anni e rapporto di lavoro da 25 o più ore a settimana;
  • 30 giorni di preavviso per badante con anzianità di assunzione sopra i 5 anni e rapporto di lavoro da 25 o più ore a settimana;
  • 8 giorni di preavviso per badante con anzianità di assunzione fino a 2 anni e rapporto di lavoro inferiore a 25 ore a settimana;
  • 15 giorni di preavviso per badante con anzianità di assunzione superiore a 2 anni e rapporto di lavoro inferiore a 25 ore a settimana.

Il preavviso è obbligatorio e il mancato rispetto dei termini prima citati da diritto alla badante, a ricevere l’indennità di mancato preavviso. Un diritto che non cessa di esistere a seguito del decesso dell’anziano e che ricade in pieno anche sugli eredi del defunto che non adempiono ai termini su citati. Solo in caos di licenziamento per giusta causa, si può non adempiere al termine di preavviso.

La badante deve restare a casa dell’assistito

Il termine di preavviso non può essere quindi disatteso. E questo vale anche per l’allontanamento della badante dalla casa dell’anziano nei casi di rapporto di lavoro con convivenza.

In altri termini, la badante ha il diritto a restare nella casa dove viveva e dove prestava servizio con l’anziano in vita, per tutto il tempo necessario previsto come preavviso, che sia di 8 giorni o di 30 giorni.

Solo alla scadenza del termine di preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato libero oltre che fisicamente da parte della badante, anche da tutti gli oggetti ad essa appartenuti.

Badante e diritti alla morte dell’assistito

Alla badante spetta lo stipendio dell’ultimo periodo di lavoro svolto con l’anziano in vita. Naturalmente alla badante vanno erogate le quote di TFR maturate, la quota della tredicesima, la liquidazione o monetizzazione delle ferie non fruite e dei permessi non presi.

Per esempio, se una badante ha maturato in un anno di servizio, 26 giorni di ferie, dal momento che non potranno essere fruiti, questi vanno monetizzati, cioè pagati alla lavoratrice. Per la tredicesima, va ricordato che alla badante spetta una mensilità aggiuntiva ogni dicembre. Se l’anziano muore a giugno, alla badante spettano 6 mesi di tredicesima, cioè un dodicesimo di tredicesima da gennaio al mese del decesso dell’anziano.

Stesso discorso per il TFR che la badante matura per ogni anno di servizio e che è pari alla retribuzione convenzionale con l’aggiunta del corrispettivo del vitto e dell’alloggio e dividendo tutto per 13,5. Il Tfr va liquidato alla fine del rapporto di lavoro al netto degli anticipi che la badante ha potuto ricevere dietro richiesta ogni anno ed in misura pari al 75% di quanto accantonato.

Alla badante spettano per l’ultimo anno di servizio, tanti dodicesimi di tredicesima annua quanti sono i mesi da gennaio a quello del decesso dell’anziano.

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