Cartelle esattoriali, ripartono i pagamenti: come comportarsi per quelle notificate entro l’8 marzo

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Cosa accade alle cartelle di pagamento notificate entro l’8 marzo 2020 visto che il periodo di sospensione è finito il 31 dicembre 2020.
cartelle esattoriali

Il periodo di sospensione dei termini di versamento previsto per l’emergenza sanitaria è cessato il 31 dicembre 2020. La sospensione, iniziata l’8 marzo scorso, cessa quindi con l’inizio del nuovo anno.

I versamenti oggetto di sospensione vevono essere effettuati, in un’unica soluzione entro i 31 gennaio 2021. Questo a meno che il governo non intervenga facendo slittare ulteriormente la sospensione dei termini.

Cosa succede, ora, per le cartelle esattoriali notificate entro l’8 marzo 2020 (visto che da quella data l’Agenzia delle Entrate Riscossioni non ha notificato altri avvisi di pagamento)? Come ci si deve comportare al riguardo?

Riprendono i versamenti per le cartelle esattoriali

Con le cartelle esottoriali e con gli avvisi di pagamento recapitati entro l’8 marzo il contribuente può trovarsi in una delle tre seguenti situazioni.

  • I termini di pagamento per il contribuente non è ancora scaduto: se la cartella esattoriale è stata notificata tra l’8 gennaio 2020 e l’8 marzo 2020, infatti, non sono decorsi i 60 giorni limite per effettuare il pagamento.

In questo caso, visto che i termini di pagamento scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, il contribuente dovrà provvedere al pagamento dell’avviso entro il 31 gennaio 2021. In alternativa il contribuente, non essendo l’avviso ancora scaduto, può chiedere sempre entro il 31 gennaio 2021, una reateizzazione del pagamento stesso.

  • I termini di pagamento risultava scaduti (si tratta di cartelle esattoriali ed avvisi di pagamento notificati prima del 7 gennaio per i quali, quindi, all’8 marzo erano decorsi i 60 giorni limite per effettuare il pagamento.

In questo caso, non essendo stata presentata domanda di rateazione del pagamento entro  la scadenza della cartella esattoriale,  l’agente di riscossione potrebbe iniziare azioni esecutive già dal mese di gennaio (fermo amministrativo, o ipoteca, per esempi anch’esse sospese fino al 31 dicembre 2020).

Nel Decreto Ristori, però. È previsto che i contribuenti decaduti dai precedenti piani di rateizzazione potessero presentare nuova richiesta di dilazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2021 senza che sia necessario saldare le rate scadute.

Anche i contribuenti morosi, quindi, potrebbe fruire di questa possibilità anche se non hanno ancora presentato istanza di dilazione (che consigliamo di presentare il prima possibile).

  • Il contribuente aveva già presentato istanza di rateazione durate il periodo di sospensione.

In questo caso l’istanza sarà istruita dall’ADER e non possono essere avviate azioni esecutive fino all’eventuale rigetto dell’istanza in questione.

Ma cosa accade al contribuente che alla data dell’8 marzo 2020 aveva in essere già un piano di dilazione per il quale è stato previsto, anche, il periodo di sospensione.

Le rate che hanno beneficiato della sospensione, in ogni caso, devono essere versate tutte entro il 31 gennaio 2021.

A tal proposito, però, è intervento il Decreto Cura Italia che per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 specifica che si decade dagli stessi solo nel caso di almeno 10 rate anche non consecutive non pagate nel periodo di rateazione.

Da ciò consegue che se il contribuente alla data del 31 gennaio 2021 non versa tutte le rate non pagate, a patto che queste ultime siano meno di 10, non decade dal piano di rateazione. Solo le rate successivi al 31 dicembre 2020, quindi, devono essere versate nel rispetto della scadenza (mentre le altre potranno essere recuperate al termine della rateazione).

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