Dimissioni colf e badanti: come fare per non correre il rischio di perdere parte dello stipendio

Mario nava
badante lavoro straordinario

Così come il datore di lavoro è tenuto a seguire alla lettera la procedura prevista nel caso voglia licenziare il lavoratore, così il lavoratore è tenuto a fare altrettanto nel caso sia lui a voler lasciare il posto di lavoro, presentando le dimissioni. Pure il rapporto di lavoro domestico può essere terminato unilateralmente dal datore di lavoro e dal lavoratore, cioè senza preventivo accordo tra le parti.

Nel primo caso, quando è il datore di lavoro a voler cessare il rapporto, l’istituto è il licenziamento e il datore di lavoro deve dare un determinato preavviso al lavoratore prima di licenziarlo. Se invece è il lavoratore a voler interrompere il rapporto, l’istituto sono le dimissioni ed anche in questo caso serve il giusto preavviso.

Così come abbiamo fatto in un precedente articolo per quanto concerne il licenziamento di colf e badanti, oggi approfondiamo l’argomento dimissioni.

Il preavviso di dimissioni, cos’è?

Con il termine preavviso si indica quello spazio temporale (giorni o mesi) che il lavoratore o il datore di lavoro devono darsi reciprocamente e rispettivamente per dimissioni o licenziamento, prima di portare effettivamente a cessazione il rapporto di lavoro.

Si tratta del periodo che la legge ritiene giusto e necessario per permettere alla parte che subisce la decisione, di provvedere a trovare soluzioni alternative alla interruzione del rapporto di lavoro. Per i datori di lavoro e le famiglie è il tempo utile a trovare un sostituto del lavoratore dimissionario, mentre per il lavoratore, è il tempo utile a trovare eventualmente nuova occupazione o, nel caso in cui si tratti di una badante che convive con la persona assistita, una nuova sistemazione.

I termini di preavviso

Come per il preavviso di licenziamento, anche quello delle dimissioni varia in base all’anzianità di servizio del lavoratore, anche se i termini sono inferiori e dimezzati rispetto al preavviso di licenziamento.  

Le dimissioni non devono seguire alcuna particolare procedura, perché per il settore domestico non è necessario comunicare le dimissioni con la procedura telematica a cui sono soggetti tutti gli altri lavoratori da un po’ di tempo, Anzi, per colf e badanti le dimissioni, anche se è consigliabile comunque farlo, non devono nemmeno essere date per forza per iscritto. In altri termini, anche verbalmente il lavoratore può comunicare al datore di lavoro la sua volontà di lasciare il lavoro.

Senza mettere nulla per iscritto è comunque difficile dimostrare di aver seguito le norme e aver dato il giusto preavviso. Infatti la badante dimissionaria deve dare il preavviso al suo datore di lavoro e deve seguire alla lettera i seguenti termini:

  • Lavoratori con orario fino a 25 ore settimanali e con meno di 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il preavviso è pari a 4 giorni;
  • Lavoratori con orario di lavoro fino a 25 ore settimanali  ma con anzianità superiore a 5 anni, il preavviso è pari a 8 giorni;
  • Lavoratori con orario superiore alle 25 ore settimanali e anzianità inferiore a  5 anni il preavviso è di 8 giorni;
  • Lavoratori con orario oltre le 25 ore settimanali e con oltre 5 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro, i giorni di preavviso sono 15.

Va ricordato che non dare il giusto preavviso fa ricadere il lavoratore nel “mancato preavviso” e il datore di lavoro può trattenere una parte di stipendio pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe dovuto percepire per tutta la durata del periodo di preavviso stesso.

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