Pensione di reversibilità: non spetta all’ex coniuge divorziato se l’importo dell’assegno è irrisorio

Rubini
La pensione di reversibilità non spetta all’ex coniuge divorziato se l’assegno divorzile percepito è di importo irrisorio.
rimborso

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 20477 del 2020 ha stabilito che la pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato non spetta se l’importo dell’assegno divorzile è irrisorio.

Una sentenza molto importante visto che la pensione di reversibilità viene corrisposta al coniuge divorziato solo se è titolare di assegno divorzile ma se l’importo è irrisorio non sussiste la funzione di sostentamento che l’assegno in questione dovrebbe avere e se non è presente il sostegno economico in vita non potrà esserci neanche dopo la morte dell’ex coniuge.

La sentenza

La questione nasce dalla richiesta di riconoscimento della pensione di reversibilità da parte di una donna a seguito della morte dell’ex coniuge da cui percepiva un assegno divorzile simbolico dell’importo di 1 dollaro l’anno.

L’INPS ha proposto ricorso alla Cassazione dopo che sia il Trtibunale dell’Aquila che la Corte d’Appello avevano dato ragione alla donna. E proprio la Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza.

I Supremi Giudici hanno concluso che con il riconoscimento della pensione di reversibilità si porterebbe l’ex coniuge a verdersi assicurato un trattamento economico migliore rispetto a quello eprcepito quando l’ex coniuge era in vito.

I Giudici nella sentenza fanno notare che “E’ evidente che se la ratio dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge, non può considerarsi all’uopo decisivo un trattamento determinato in misura minima o anche meramente simbolica, come invece sostenuto da nella precedenza sentenza n. 159 del 1998″ e che “E’ necessario piuttosto che il trattamento attribuito al coniuge divorziato possieda i requisiti tipici previsti dall’art. 5, I. n. 898/1970, ovvero, e più precisamente, che esso sia idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensativa che gli sono proprie”.

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