Con la circolare n. 107 del 20 ottobre 2026 l’INPS ha riepilogato e precisato le regole per la pensione in regime di cumulo (legge n. 228/2012) quando tra i periodi di lavoro ci sono anche contributi versati all’estero. Il documento risponde a richieste di chiarimenti arrivate dalle sedi e interessa chi ha lavorato in più Paesi europei o in Stati legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale.
Quali periodi esteri contano
Per verificare il diritto alla pensione in cumulo “da liquidare in regime internazionale” si considerano anche i periodi maturati nei Paesi dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo, in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati con cui l’Italia ha accordi o convenzioni bilaterali che prevedono la totalizzazione internazionale. Contano anche i periodi che hanno già dato luogo a una pensione estera, e avere una pensione estera non impedisce di chiedere il cumulo. Se i periodi esteri si sovrappongono a quelli italiani vengono valutati una sola volta.
Le condizioni per la totalizzazione estera
- In Italia deve essere perfezionato il periodo minimo previsto dalla normativa europea (52 settimane, cioè un anno) o dai singoli accordi bilaterali;
- tra le gestioni italiane coinvolte ne deve esistere almeno una in cui i periodi esteri possono essere riconosciuti;
- la valorizzazione dei periodi esteri deve essere necessaria per il diritto oppure garantire un trattamento più favorevole rispetto al cumulo nazionale.
Come si calcola la pensione
La misura della pensione viene calcolata solo sui periodi assicurativi maturati in Italia nelle gestioni interessate. I periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996 servono però a stabilire il sistema di calcolo delle quote a carico dell’INPS. Se sono coinvolte più gestioni, i periodi esteri vengono valorizzati in quella che assicura il trattamento più favorevole.
L’importo soglia per la pensione di vecchiaia
Per la pensione di vecchiaia in cumulo nel sistema misto, chi risulta da ultimo iscritto alla Gestione Separata e ha meno di 71 anni (limite da adeguare alla speranza di vita dal 1° gennaio 2027) deve rispettare il requisito dell’importo soglia. In regime internazionale, per verificarlo si somma alla pensione italiana anche l’importo della pensione o del pro-rata estero: il totale non deve essere inferiore alla soglia.
Se il requisito si perfeziona più tardi, per effetto della liquidazione della pensione estera, la decorrenza della pensione italiana è fissata al primo giorno del mese successivo. La verifica non è necessaria quando, dopo l’ultima contribuzione nella Gestione Separata, l’interessato ha periodi esteri valorizzabili in una gestione per cui la soglia non opera. Per i Fondi speciali contano la natura dell’attività svolta all’estero e la corrispondenza con il fondo italiano.
Integrazione al trattamento minimo
L’INPS conferma che la pensione in cumulo in regime internazionale nel sistema misto può essere integrata al trattamento minimo, se ricorrono le condizioni di reddito, anche quando i periodi esteri anteriori al 1996 sono quelli che determinano il sistema di calcolo. Nella valutazione del reddito si tiene conto delle prestazioni estere e dei redditi percepiti all’estero. L’onere resta a carico delle gestioni italiane che prevedono l’integrazione.
Chi istruisce la pratica e come si presenta la domanda
L’ente istruttore si individua guardando soltanto alla gestione in cui è stata versata l’ultima contribuzione italiana, non quella estera. Chi risiede in Italia presenta di regola la domanda online, scegliendo il prodotto pensionistico. Chi risiede in un Paese UE o convenzionato si rivolge all’istituzione previdenziale locale, che trasmette all’INPS la modulistica di collegamento. In ogni caso la sede INPS deve esaminare l’intera posizione e informare l’interessato di tutte le possibilità di accesso emerse, così da consentire una scelta consapevole e tutelare la decorrenza.