Pensioni: lo strano caso dei contributi figurativi inglesi per chi ha lavorato in Gran Bretagna

Mario nava
Trovarsi contributi figurativi in più per una vantaggiosa legge inglese, che tanto vantaggiosa per molti italiani non lo è.
Con alcune misure dell'INPS in pensione anche senza contributi versati o senza utilizzare quelli versati per il lavoratore.

In un periodo storico contraddistinto anche dalla mobilità lavorativa, non è raro trovare soggetti che hanno versamenti previdenziali in Stati Esteri. A dire il vero oggi si parla di mobilità lavorativa, ma in passato era emigrazione per motivi di lavoro.

Per questo non sono pochi gli italiani che hanno contributi versati all’estero, frutto proprio di attività lavorative svolte oltre i confini nazionali.

Oggi parliamo di un caso particolare che riguarda quanti hanno versamenti in Gran Bretagna. Anche in questo caso non sono pochi gli italiani che oggi stanno per andare in pensione o che si accingono ad andarci tra qualche anno, che devono richiamare i contributi versati nel Regno Unito. Il caso strano e che per colpa dei periodi di lavoro svolti oltre Manica, o meglio, per via di alcune leggi anglosassoni, si trovano penalizzati in Italia.

Per i nati dopo il 1978 si rischia una penalizzazione pesante

Esiste un problema di non poco conto che riguarda i nati dopo il 1978 che hanno svolto attività lavorativa in Gran Bretagna prima del 6 aprile 2012. Ma come, ho lavorato fuori dal territorio italiano, versato contributi anche in Inghilterra, e anziché un vantaggio subisco una penalizzazione? Una domanda che è assolutamente lecita se posta da un soggetto che purtroppo si è imbattuto su una norma inglese, nata per favorire i lavoratori a prescindere dallo Stato di Provenienza, ma che tanto favorevole non lo è.

Il problema è una contribuzione d’ufficio che la legge previdenziale inglese riconosce (o meglio riconosceva visto che è stata depennata) a tutti i lavoratori una contribuzione figurativa per i periodi di studio a partire dai 16 anni.

Una contribuzione figurativa che farebbe gola a molti visto che si tratta di contributi assegnati d’ufficio e senza che l’interessato li abbia versati e pagati. Ma l’incrocio con la normativa italiana causa una sorta di penalizzazione per quanti si trovano in questa condizione.

Perché la penalizzazione?

Il problema è collegato alla normativa italiana che fissa alla data del 1° gennaio 1996 l’ingresso del sistema contributivo. Come si sa il sistema basato sul calcolo della pensione contributiva è penalizzante rispetto al sistema retributivo, ma per qualche misura offre notevole vantaggio. Basti pensare che, per chi non ha contributi antecedenti il 1996, e quindi non ha diritto al calcolo retributivo della pensione (nemmeno al misto e si chiamano contributivi puri), esiste una misura solo a loro dedicata.

Si tratta della cosiddetta pensione anticipata contributiva che si centra a 64 anni, con tre anni di anticipo rispetto ai 67 della pensione di vecchiaia. Una misura negata a chi ha contributi antecedenti il 1° gennaio 1996, a qualsiasi titolo versati, quindi anche esteri o figurativi.

E per i contributi di cui trattiamo oggi, cioè per quelli del Regno Unito, siamo di fronte proprio a contributi versati all’estero e figurativi.

Per chi ha lavorato nel Regno Unito prima del 6 aprile 2012, dal loro estratto conto internazionale conosciuto come modello E205, si evincono tre anni di contribuzione figurativa accreditata d’ufficio dai 16 ai 19 anni di età. Si tratta di tre anni in più di contributi validi per il diritto alla pensione ma non per il calcolo. Si tratta di tre anni in più di contributi che dovrebbero essere paragonabili alla manna dal cielo ma così non è. Infatti molti per via di questa contribuzione figurativa sforano l’anzianità necessaria per la pensione a 64 anni, avendo contributi accreditati antecedentemente il 1996.

E per di più questa contribuzione extra che fa perdere lo status di contributivo puro ad un lavoratore, ha risvolti negativi anche sul datore di lavoro dell’interessato.

Si registra anche un aumento del costo del lavoro a carico del datore di lavoro per via di questo cambiamento di status. Infatti viene meno il  massimale della base contributiva e pensionabile che per i contributivi puri fissa il massimo prelievo a 103.000 euro. E per di più si opera in retroattività, con i datori di lavoro che possono essere chiamati a versare fino a 5 anni (è il limite della prescrizione) di differenze contributive pregresse.

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