730/2021: ecco la guida alle detrazioni con pagamenti tracciabili

Mario nava
730

Per via della legge di Bilancio del 2020, la legge 160 del 2019 le detrazioni fiscali previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) hanno subito una sostanziale novità. Nel progetto globale di lotta all’uso del contante, il governo ha deciso di introdurre l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per poter scaricare dal reddito alcune spese che rientrano tra i cosiddetti oneri detraibili.

Per poter portare in detrazione sul 730, alcune delle spese sostenute nel 2020 (anno di imposta per il 730 del 2021), bisogna aver provveduto al pagamento di determinate spese tramite moneta elettronica. Non tutte le spese sostenute però rientrano in questo nuovo obbligo per i contribuenti. Oggi noi di Pensioni&Fisco affrontiamo questo argomento, approfondendo la novità che non riguarda solo le spese già sostenute l’anno passato, ma che riguarda anche le spese che si stanno sostenendo quest’anno e che riguarderanno le dichiarazioni dei redditi dell’anno venturo.

Spese tracciabili a partire da aprile 2020

Una cosa che va sottolineata è che la novità dell’obbligo di usare strumenti tracciabili decorre dal 1° gennaio 2020 come previsto dalla legge di Bilancio del 2020, ma che per via dei decreti di attuazione, solo per il 2020 rientrano nella tipologia di spese detraibili ma condizionate dallo strumento di pagamento, solo quelle sostenute dai contribuenti a partire dal 1° aprile 2020.

Per poter portare in detrazione nel 730 questi oneri occorre aver pagato, nell’anno 2020, tali spese con uno dei seguenti metodi:

  • Bancomat;
  • Carta di credito;
  • Carte revolving;
  • Assegni;
  • Bonifici bancari o postali;
  • Metodi di pagamento di ultima generazione;
  • Giroconto bancario o postale.

Tutte le spese sostenute nel corso del 2020 e non saldate con uno dei precedenti metodi, se effettuate dopo il 1° aprile 2020 non possono dare diritto al contribuente a detrarre dall’Irpef tali spese.

Quali spese rientrano nel pagamento tracciabile

Le spese detraibili che non rientrano nell’obbligo di tracciabilità sono quelle relative ad acquisti di farmaci e dispositivi medici in farmacia o nelle parafarmacie e quelle relative a visite mediche, analisi e visite specialistiche effettuate in centri e presso strutture che sono convenzionate con il nostro SSN.

Tutte le altre rientrano nell’obbligo di tracciabilità, dalle eventuali spese funebri alle spese per le attività sportive dei figli, dalle spese universitarie a quelle veterinarie.

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