Badanti e colf: occhio alle regole assunzione, importante da dove si proviene

Mario nava
Come si assumono colf e badanti e come incide il Paese di provenienza della lavoratrice
bonus badante

Per una corretta assunzione di una lavoratrice domestica, sia essa una colf piuttosto che una badante,  cambiano le regole in base al paese di provenienza della lavoratrice stessa. Una precisazione dovuta dal momento che parliamo di lavoratrici spesso straniere che ormai in Italia arrivano dai più svariati Paesi.

E dal momento che, soprattutto le badanti, svolgono lavori che le italiane poco amano (nonostante un discreto aumento di badanti italiane dovuto alla crisi economica), inevitabile approfondire questo argomento. Sia dal lato del datore di lavoro che da quello della lavoratrice, l’assunzione dipende tanto dal Paese da cui si proviene.

Occhi all’assunzione, le cose da sapere

Il settore del lavoro domestico è uno dei settori lavorativi dove l’incidenza del lavoro straniero va per la maggiore. Il lavoro nero è ancora molto diffuso ed anche le recenti novità della sanatoria sui migranti non ha portato i benefici sperati. Sono ancora tante, troppe le lavoratrici in nero (circa il 60% di tutte le addette).

Un po’ anche a causa delle particolari norme che si applicano alle assunzioni, soprattutto se si tratta di extracomunitarie.

Comunitari ed extracomunitari, cosa cambia?

Un tipico esempio per capire come incide il paese di provenienza è quello che riguarda lavoratori provenienti dalla Romania e dalla Moldavia, due Stati dei Balcani, molto vicini tra loro ma che non rappresentano la stessa cosa in materia.

Esistono differenti procedure da seguire se si vuole assumere una lavoratrice rumena piuttosto che una moldava (ma vale anche per le provenienti dalla Bulgaria per esempio).

Assumere una lavoratrice Rumena va fatto seguendo le regole relative all’assunzione di un lavoratore italiano. L’assunzione da parte del datore di lavoro è diretta, a differenza della lavoratrice della Moldavia, extracomunitaria.

Solo i lavoratori provenienti da Svizzera, Norvegia, Liechtenstein o Islanda, anch’essi extracomunitari, vengono equiparati ai cittadini italiani e comunitari. Per i cittadini italiani, UE o equiparati, l’assunzione è facile. Si concorda  con il lavoratore ogni elemento da inserire nel contratto, in primis salario, orario di lavoro e mansioni, e si procede.  Il lavoratore deve essere in possesso solo del suo codice fiscale, di un documento di identità e della tessera sanitaria, in ogni caso, tutti documenti in corso di validità.

Badante extracomunitaria, cosa cambia?

Assumere una badante o una colf o un lavoratore domestico extracomunitario in genere occorre il modello Q. Questo solo se il lavoratore è già in Italia. Parliamo del modello utile per il contratto di soggiorno. Questo modello èa cura del datore di lavoro. Il lavoratore dal canto suo dovrà essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa. Nel caso in cui scade il permesso di soggiorno , in sede di rinnovo alla Questura va presentata una copia della comunicazione obbligatoria di assunzione. Anche questo un adempimento a carico dei datori di lavoro.

Per i lavoratori non presenti in Italia invece, vanno tenute in considerazione le regole sull’immigrazione, con il Ministero del Lavoro che va a fissare annualmente il numero massimo di lavoratori extracomunitari a cui concedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Lo fa di prassi con il decreto Flussi.

Se si vuole importare dall’estero un lavoratore, una volta che si è appurata la sua fattibilità dopo il decreto del Ministero, va presentata istanza di nulla osta. E poi, dichiarazione di idoneità all’alloggio dove risiederà l’extracomunitario e la documentazione relativa al reddito. La richiesta si fa al Consolato Italiano all’estero, che rilascia allo straniero il visto d’ingresso. Il datore di lavoro è il soggetto che si accolla l’onere del pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza nonché l’onere di  comunicare ogni variazione riguardante il rapporto di lavoro.

Il lavoratore invece deve andare entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione a sottoscrivere il contratto e la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire poi in Questura con raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec.

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