Detrazione delle spese d’intermediazione immobiliare

Luca
Si può portare in detrazione il compenso pagato a un Intermediario immobiliare, ma attenzione ci sono alcune regole da seguire per ottenere il rimborso
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Le spese sostenute per pagare l’agente immobiliare o consulente che sia per l’acquisto o la locazione di una casa sono sempre di una certa entità, in percentuale alla cifra di acquisto o generalmente il 10% del canone annuo di affitto. Vediamo in quali casi si può portare in detrazione l’intermediazione e a quanto ammonta.

Detrazioni per Intermediazione finalizzata all’acquisto di un immobile

L’acquisto di una casa, se si tratta della prima e quella dove si risiederà, gode di diversi vantaggi fiscali e uno di questi è la possibilità di portare in detrazione, con la dichiarazione dei redditi, i costi sostenuti per l’agente o consulente che ci ha accompagnati all’acquisto.

Infatti nel Testo unico delle Imposte sui Redditi del 22 dicembre 1986 – Art. 15, viene prevista la detrazione del 19% sulle spese di “Intermediazione Immobiliare” ma unicamente per l’acquisto della prima casa e con un tetto massimo della detrazione di 1.000€.

Quanto previsto dalla norma si applica in maniera coerente alla norma che regola le detrazioni sugli interessi passivi, quindi, è detraibile il 19% della spesa in proporzione alla quota percentuale di proprietà.

Ad esempio una casa la cui proprietà è divisa al 50% tra due coniugi in regime di separazione dei beni, ognuno dei proprietari porterà in detrazione il 50% del compenso dato all’agente e questo a prescindere dal soggetto che ha pagato la consulenza o al quale comunque risulta intestata la fattura.

Se invece i coniugi sono in regime di comunione dei beni la spesa è detraibile anche da uno solo dei proprietari, e avere il rimborso del 19% sull’intera spesa.

Detrazioni per Intermediazione al fine di locazione

Purtroppo per questa spesa non è previsto alcun tipo di detrazione, la normativa parla di detrazioni delle spese d’intermediazione, solo ed esclusivamente per “l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”.

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