Opzione contributiva pensione: chi può esercitarla e a cosa serve?

Rubini
Cos’è l’opzione contributiva, chi può esercitarla e quali sono gli effettivi vantaggi di questa scelta?
iscro

L’opzione contributiva  consente a chi ha contribuzione versata prima del 31 dicembre 1995 di poter trasformare la liquidazione della propria pensione con il sistema contributivo.

L’opzione per il contributivo, in ogni caso, non può essere esercitata da tutti ma soltanto da chi rispetta due condizioni fondamentali:  da una parte avere contribuzione versata prima del 1996 ma che non sia pari o superiore a 18 anni e dall’altra avere almeno 5 anni di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

Opzione contributiva, ma conviene?

Con l’entrata in vigore della legge fornero nel 2011, si fa un’ulteriore distinzione per l’opzione contributiva in base se i requisiti sono stati raggiunti prima o dopo la fine del 2011.
Per chi raggiunge i requisiti per esercitare l’opzione prima del 31 dicembre 2011 la facoltà è riconosciuta solo a patto che per la stessa data il richiedente abbia perfezionato anche il diritto alla pensione secondo le regole pre riforma Fornero.

Per chi, invece, li raggiunge dopo il 31 dicembre 2011 la facoltà di opzione è riconosciuta sempre.

Cerchiamo di capire nello specifico i requisiti necessari per esercitare l’opzione, i canali di pensionamento disponibili e le eccezioni di riconoscimento dell’opzione per requisiti raggiunti prima del 2011.

Ai sensi dell’articolo 1 comma 23 della legge 335 del 1995 (la cosiddetta legge Dini) per esercitare l’opzione contributiva sono necessari:

  • almeno 15 anni di contributi accreditati, di cui almeno 5 maturati nel sistema contributivo (versati, quindi, dopo il 31 dicembre 1995)
  • avere meno di 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995
  • avere contribuzione prima del 1 gennaio 1996
  • i 15 anni di contributi totali devono essere maturati dopo il 31 dicembre 2011.

Eccezionalmente è concesso esercitare la facoltà concessa dall’opzione contributiva anche a chi ha maturato i 15 anni di contributi totali prima del 31 dicembre 2011 ma solo a patto che per la stessa data fosse in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • almeno 60 anni di età se domma, almeno 65 anni di età se uomo unitamente ad almeno 5 anni di contributi
  • 40 anni di contributi  
  • essere in possesso dei requisiti di accesso alla quota 96, ovvero 60 anni di età e 36 anni di contributi o 61 anni di età e 35 anni di contributi

Nella generalità dei casi, quindi, può esercitare l’opzione contributiva solo chi non ha maturato almeno 15 anni di contributi alla fine del 2011.

Ma a cosa serve esercitare l’opzione contributiva?

Quello che ci si potrebbe chiedere, però, è che vantaggio si possa avere nella scelta dell’opzione contributiva, visto che la stessa non  permette l’accesso alle pensioni contributive (pensione anticipata contributiva a 64 anni con 20 anni di contributi e pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni con 5 anni di contributi).

L’opzione, infatti, permette solo l’applicazione del sistema interamente contributivo nel calcolo dell’assegno ma non l’accesso alla pensione con i requisiti previsti  chi ricade interamente nel contributivo puro per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995.

In alcuni casi, però, il calcolo contributivo può essere conveniente nella determinazione dell’assegno previdenziale soprattutto per chi, avendo retribuzioni più alte ad inizio carriera le ha viste diminuire nel corso degli anni o, ancora, nel caso, che l’applicazione del sistema contributivo di vita ad un assegno previdenziale più alto rispetto a quello spettante nel sistema misto ( si pensi, ad esempio a chi negli ultimi anni di lavoro è stato messo in cassa integrazione oppure ha fruito per diverse volte dell’indennità di disoccupazione).

Inoltre anche se l’opzione contributiva non permette l’accesso alle pensioni contributive, permette lo stesso di godere dei benefici previsti nel sistema contributivo (come ad esempio lo sconto di 4 mesi sull’età pensionabile per le lavoratrici madre per ogni figlio avuto, fino ad un massimo di 12 mesi, che permette l’accesso alla pensione di vecchiaia con 66 anni di età anziché con 67 anni).

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