Precari: obbligatorio l’indeterminato dopo una serie di rinnovi, le regole

Mario nava
sgravio contributi

Quando si parla di lavoro precario si fa riferimento a quei contratti di lavoro a termine, che prevedono una scadenza dopo un determinato periodo di tempo. Ormai è diventata una tipologia di contratto assai diffusa anche perché è la legge che permette ai datori di lavoro di assumere con i contratti a termine.

Ma non si tratta di una concessione libera da tutto, perché così come la legge da facoltà ai datori di lavoro di utilizzarli, così la legge prevede dei limiti a questa possibilità.

Infatti stando alla normativa vigente, dopo un certo lasso di tempo, o meglio, dopo determinati rinnovi di contratto con la formula a termine, dovrebbe scattare automaticamente l’assunzione a tempo indeterminato.

La legge impone dei limiti a rinnovi indiscriminati del contratto precario

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di confermare come a tempo indeterminato un lavoratore dopo vari rinnovi di contratti a termine. Infatti quando si parla di contratto a termine si parla di un contratto di lavoro considerato atipico dal momento che in linea generale in base alle norme, il contratto di lavoro deve essere sempre a tempo indeterminato.

Per questo la legge vieta la reiteratezza dell’utilizzo del contratto a termine per il medesimo lavoratore nella medesima azienda. In pratica la legge pone un freno alla durata massima dei rapporti a termine tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro.

Quando scatta la trasformazione di un contratto di lavoro da determinato a indeterminato?

La normativa sui contratti di lavoro prevede che la forma più comune da utilizzare sia quella a tempo indeterminato, ma allo stesso tempo consente l’utilizzo di forme di contratto alternative a questa ma con determinati limiti.

Il contratto di lavoro a termine non ha nulla di differente rispetto a quello a tempo indeterminato se non fosse che ha una durata prestabilita. In altri termini, se il contratto a tempo indeterminato non ha una scadenza preventiva, quello a termine ne prevede una prestabilita già alla data di sottoscrizione del contratto.

Pertanto, alla scadenza prestabilita il contratto di lavoro tra le parti cessa automaticamente. Essendo una forma alternativa di contratto di lavoro occorre dire che ci sono casi in cui il datore di lavoro non può utilizzare questa formula. Ne è esempio l’assunzione di un lavoratore in sostituzione di un altro che magari, esercita il suo diritto allo sciopero.

Inoltre, una azienda non può assumere dipendenti con contratti precari se nei 6 mesi precedenti ha licenziato operai con procedure di licenziamento collettivo, oppure se è in corso per altri dipendenti il ricorso alla Cassa integrazione.

Limiti all’utilizzo di partenza di questa forma di contratto, ma ci sono limiti anche sui rinnovi per quelle aziende a cui non è fatto divieto usarlo. La cosa da dire è che spesso anche il contratto a termine e le sue regole sono disciplinate dai singoli CCNL di categoria. Pertanto, salve diverse norme settoriali, bisogna seguire le seguenti regole:

  • Divieto di assumere dipendenti a termine in misura superiore al 20% dell’organico dei lavoratori a tempo indeterminato sotto contratto il 1° gennaio dello stesso anno in cui si vuole utilizzare il tempo determinato (tranne che per le aziende piccole con solo 5 dipendenti fissi in organico a cui è sempre concessa l’assunzione di precari).
  • La durata massima dei contratti a termine tra un lavoratore e lo stesso datore di lavoro non possono superare i 24 mesi se oggetto del contratto sono le stesse mansioni, lo stesso livello e la stessa categoria di assunzione.
  • Il contratto di lavoro precario può essere rinnovato fino ad un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi.

In base a quanto detto, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma in automatico in un contratto a tempo indeterminato se i rinnovi sono più di 4 nei 24 mesi di osservazione o se la durata dei contratti a termine supera proprio questi 24 mesi.

Segui Pensioni&Fisco su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando in alto la stellina
Configura Cookie