Chi ha cartelle di Comuni o Regioni affidate all’Agente della riscossione ha tempo fino al 15 dicembre 2026 per aderire alla rottamazione-quinquies degli enti territoriali. Mancano poche settimane e la procedura, interamente telematica, ha passaggi precisi da rispettare. Ecco come funziona, sulla base delle indicazioni di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Prima di tutto: l’ente ha aderito?
La misura si attiva solo se la Regione o l’ente locale ha adottato un provvedimento di applicazione, pubblicato sul proprio sito e trasmesso all’Agenzia entro il 31 luglio 2026. Esiste un elenco ufficiale degli enti aderenti: se il Comune che ha emesso la cartella non c’è, i suoi carichi non sono definibili. Il quadro generale dei debiti ammessi è nell’articolo sulla rottamazione dei tributi locali.
Le due strade per presentare la domanda
Ci sono due modalità alternative, entrambe online. La prima è l’area riservata: si compila il form e si selezionano le cartelle da inserire. In questo caso il servizio propone esclusivamente i carichi definibili, quindi è difficile sbagliare. La seconda è l’area pubblica: si compila il form allegando un documento di riconoscimento e si indica un indirizzo e-mail, che non deve essere una PEC. In area pubblica si possono inserire solo le cartelle che contengono almeno un carico rientrante nella misura.
Chi aderisce per un singolo carico contenuto in una cartella, e non per tutta la cartella, può indicare anche il riferimento del singolo carico. Gli intermediari fiscali possono presentare la domanda per i loro assistiti dall’area riservata EquiPro.
Cosa succede dopo l’invio
Se la domanda è presentata in area riservata, arriva una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione, codificata R-DA-2026-ET. Se è presentata in area pubblica la procedura è più lunga: una prima e-mail contiene un link da convalidare entro 72 ore, altrimenti la richiesta è annullata; dopo la convalida, una seconda e-mail comunica la presa in carico con il numero della pratica; infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail contiene il link per scaricare la ricevuta entro cinque giorni (120 ore). Scaduto questo termine bisogna ripetere la richiesta. Per questo conviene presentare la domanda con anticipo e non negli ultimi giorni.
Il caso del sovraindebitamento
Si può aderire anche se i debiti sono oggetto di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questa ipotesi la domanda va presentata esclusivamente via PEC, con il modello DA-LS-2026-ET inviato alla casella indicata nel modello stesso. Il modello non va usato dagli altri contribuenti.
Dopo l’adesione: Comunicazione e primo pagamento
Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia invia la Comunicazione di accoglimento, con l’importo complessivo, le scadenze e i moduli di pagamento, oppure un diniego motivato. Chi ha presentato la domanda in area riservata trova la Comunicazione solo lì. Il pagamento si fa in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure fino a 54 rate bimestrali di pari importo e non inferiori a 100 euro; per le rate è previsto un interesse del 3% annuo dal 1° aprile 2027.
Dalla presentazione della domanda, per i debiti definibili, l’Agenzia non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e non prosegue quelle in corso, salvo un primo incanto già concluso con esito positivo. Restano però fermi amministrativi e ipoteche già iscritti. Sono sospesi anche prescrizione, decadenza e, fino alla prima o unica rata, gli obblighi derivanti da precedenti rateizzazioni.
Se hai dubbi su quali strade esistano oltre alla rottamazione, leggi quando conviene rateizzare o rottamare. Per le cartelle statali resta valida la rottamazione delle cartelle statali.
Fonti ufficiali: Agenzia delle entrate-Riscossione, pagine “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)”; art. 10-quinquies del DL n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026 e modificato dalla Legge n. 113/2026.