Un altro pezzo della Fornero se ne va! La consulta boccia riforma Art.18

Mario nava
Incostituzionale la modifica dell’articolo 18 della Fornero, lo sancisce la Corte Costituzionale.
Lavoro dopo pensione


E dopo il blocco degli stipendi dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e dopo lo stop alla perequazione sulle pensioni, adesso tocca all’articolo 18. Cosa hanno in comune tutti questi provvedimenti? Si tratta di provvedimenti introdotti dal governo Monti, con l’allora Ministro Fornero artefice di questi interventi normativi. 

Ma c’è un altro minimo comune denominatore per tutti questi provvedimenti. Infatti per tutti dopo anni dal loro varo, è arrivata la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Consulta. E l’articolo 18 è l’ultimo provvedimento in ordine di tempo che la Suprema Corte Costituzionale ha bocciato con tanto di pronuncia di incostituzionalità. 


Bocciata la modifica all’articolo 18

Come riporta il quotidiano torinese “La Stampa”, la Corte Costituzionale ha bocciato la riforma dell’articolo 18 introdotta dalla Fornero. E non si tratta di una novità di poco conto perché per i lavoratori cambia tanto in materia di licenziamento. 

La riforma dell’articolo 18 è vietata introdotta nel 2012 dal governo Monti/Fornero. 
In vigore fino ad oggi, gli ermellini della Suprema Corte Costituzionale hanno evidenziato che la norma viola il principio di uguaglianza tra i cittadini che la stessa Carta Costituzionale sancisce. 

L’oggetto della motivazione riguarda quella parte di riforma che fissa il principio di diversità in materia di licenziamento, tra quello economico e quello per giusta causa, a prescindere o meno che su quest’ultima tipologia di licenziamento, nei casi specifici, sopraggiungano motivi di insussistenza. 


Reintegro obbligatorio sempre


Ciò che cambia a seguito della sentenza è che adesso si rende obbligatorio il reintegro del dipendente, anche nel caso del licenziamento economico ed anche  se il fatto è manifestamente insussistente.

Stesso discorso per il licenziamento per giusta causa, per la quale invece basta che venga appurata l’inesistenza del fatto. Finisce quindi l’anomalia evidente che penalizzava i lavoratori considerando in pratica come opzionale il reintegro rispetto all’indennità economica, il tutto lasciato alla discrezionalità del Tribunale interpellato. 

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